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Consultazione 2010/14: Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera · 89 pagine

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RAPOLSIC: Progetto, 14 aprile 2010 Pagina 40

cito per svolgere la manifestazione, oppure se l'impiego pratico è utile ai fini dell'istruzione e non fa concorrenza all'economia privata. Negli ultimi anni è stata sollevata la questione se l'appoggio a favore delle autorità civili da parte dell'esercito debba essere fornito solo in situazioni temporanee oppure anche quando, per un compito di lunga durata, il personale civile disponibile non è sufficiente (per es. per la vigilanza alle ambasciate, la scorta ai voli e la sicurezza dei confini). Secondo il Consiglio federale, il tenore del testo di legge ammette senz'altro impieghi prolungati di militari, poiché l'assistenza può essere fornita anche quando la gestione dei compiti da parte delle autorità civili non è possibile già solo per mancanza di tempo.26 In ogni caso, il Consiglio federale è dell'opinione che tali impieghi di truppa dovrebbero per quanto possibile essere evitati.

Nella misura in cui debbano essere tutelati interessi svizzeri, i mezzi dell'esercito possono essere impiegati anche all’estero per proteggere persone e beni particolarmente degni di protezione nonché per salvare cittadini svizzeri e rimpatriarli. Anche gli impieghi dell'esercito in appoggio alle autorità civili all'estero vengono svolti secondo il principio di sussidiarietà. Questi impieghi possono comprendere attività di consulenza e di collegamento sul posto, protezione di opere e persone, oppure la collaborazione nell'ambito dell'evacuazione di cittadini svizzeri da aree di crisi. A dipendenza del genere e dell'intensità della minaccia, del contesto e della prestazione da fornire, viene di norma impiegato personale militare professionista specializzato.

Il Consiglio federale reputa possibile che in futuro possa sorgere anche la necessità di ulteriori prestazioni di sicurezza nell’ambito delle quali mezzi dell’esercito sarebbero impiegati sussidiariamente all’estero. Può ad esempio essere nell'interesse della Svizzera partecipare a operazioni di polizia internazionali, se le peculiarità del mandato lo richiedono, anche con personale militare. I mezzi militari, quali ad esempio gli elicotteri da trasporto possono inoltre essere necessari per assumere impegni che risultano da accordi internazionali (per es. contribuire alla sicurezza della frontiera esterna dello spazio Schengen).

All'estero l'esercito viene anche impiegato per appoggiare l’Aiuto umanitario della Confederazione. Ciò avviene nell'ambito della Catena svizzera di salvataggio oppure mediante contributi materiali su mandato del DFAE o mediante la messa a disposizione di contributi su misura sotto forma di specialisti o distaccamenti oppure di formazioni d'impiego ad hoc specifiche all’evento e alle necessità. Un contributo militare all’aiuto umanitario della Svizzera può essere messo in atto nell'ambito della prevenzione delle catastrofi, dell'aiuto d'emergenza o dell'aiuto alla sopravvivenza. Le misure adottate nell'ambito della ricostruzione dopo una catastrofe vengono eseguite esclusivamente con mezzi civili.

Simili impieghi dipendono esclusivamente dalla situazione umanitaria nel settore d’impiego e dalle necessità delle organizzazioni di soccorso nazionali o internazionali attive sul posto. Essi devono poter essere svolti praticamente senza preallarme e raramente durano più di qualche settimana. L'esercito impiega mezzi che possono essere impiegati anche in Svizzera oppure nell'ambito del promovimento militare della pace. Si tratta segnatamente di formazioni di salvataggio, di trasporto aereo e terrestre, del genio, della lotta antincendio, nonché di formazioni NBC o di aiuto alla condotta. Le esperien-

26 Articolo 67 capoverso 2 della legge militare.