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Consultazione 2010/14: Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera · 89 pagine

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RAPOLSIC: Progetto, 14 aprile 2010 Pagina 35

Nel quadro della cooperazione allo sviluppo, la Svizzera è cosciente che gli interventi in seno a una società o a uno Stato possono anche avere effetti negativi. La cooperazione svizzera allo sviluppo dedica particolare attenzione a questa problematica e si sforza di minimizzare questo rischio. La premessa è rappresentata da una grande sensibilità, buone conoscenze del contesto locale nonché dal rapporto di fiducia che si può instaurare sulla base di una lunga cooperazione con partner nazionali e locali. Nell'ottica di un approccio globale, la Svizzera mira a impiegare con la massima coerenza le sue politiche e i suoi strumenti.

516 Neutralità

Dalla neutralità risultano un certo numero di obblighi giuridici stabiliti dalle Convenzioni dell'Aia del 1907 concernenti i diritti e i doveri delle potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra e di guerra marittima, nonché dal diritto internazionale consuetudinario. Il campo d'applicazione del diritto della neutralità nell'ambito del diritto internazionale è tuttavia limitato. Esso disciplina essenzialmente il comportamento degli Stati neutrali in caso di conflitti armati tra Stati. Esso vieta agli Stati neutrali di partecipare a un simile conflitto o di appoggiare militarmente una delle parti. Gli obblighi in tempo di pace degli Stati neutrali in permanenza risultano unicamente dal diritto internazionale consuetudinario. Oggi, l'obbligo giuridico degli Stati neutrali in permanenza si limita al non assumere, in tempo di pace, alcun impegno irrevocabile che impedirebbe loro di rispettare gli obblighi della neutralità in caso di conflitto. Ciò significa segnatamente il divieto di installare basi militari straniere sul proprio territorio e il divieto di aderire ad alleanze militari.

La politica di neutralità raggruppa tutte le misure che la Svizzera prende di propria iniziativa allo scopo di preservare la credibilità della sua neutralità. L'elaborazione di tale politica rientra nel suo potere discrezionale. La politica di neutralità è quindi soggetta a una trasformazione in funzione del contesto in materia di politica estera e di sicurezza.

Lo Statuto delle Nazioni Unite stabilisce all'articolo 103 che gli obblighi derivanti da detto Statuto prevarranno sugli obblighi assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale. Il sostegno della Svizzera alle misure coercitive delle Nazioni Unite non è assolutamente in contraddizione con la neutralità, poiché l'ONU non è mai una parte in conflitto, bensì provvede, in nome della comunità internazionale, al diritto, alla pace e all'ordine. Nel caso delle misure coercitive dell'ONU non sussistono pertanto obblighi di neutralità fondati sul diritto internazionale né si pongono questioni di politica di neutralità. L'obbligo generale degli Stati di rinunciare alla forza quale mezzo per imporre i propri interessi in materia di politica (estera) è conforme ai principi della politica di neutralità adottata da molto tempo dal nostro Paese. In caso di conflitti armati, nei quali il sistema di sicurezza collettiva dell'ONU non risulta efficace, la Svizzera si comporta conformemente agli obblighi di neutralità. Nel limite delle sue possibilità si impegna anche per evitare conflitti, proteggere le vittime delle guerre, contribuire a ristabilire la pace e combattere le cause della violenza.

52 Esercito

In origine lo scopo dell'Esercito svizzero era unicamente quello di dissuadere un potenziale avversario dall'attaccare militarmente la Svizzera e di respingere un attacco del genere, qualora fosse comunque stato sferrato. Da diverso tempo l'esercito svolge compiti supplementari: rafforza la sicurezza non soltanto nei confronti di attacchi militari,