Progetto

Consultazione 2010/14: Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera · 89 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 68Fedlex · Progetto

RAPOLSIC: Progetto, 14 aprile 2010 Pagina 68

confine nell'intento di ridurre il proprio onere grazie allo sfruttamento delle possibili sinergie.

L'accordo di Schengen non consente un controllo sistematico delle persone alle frontiere. Pertanto, quale misura sostitutiva nazionale, i controlli vengono effettuati maggiormente nella zona arretrata. Gli accordi con i Cantoni sono stati adeguati di conseguenza. L'accordo di Schengen interessa invece solo marginalmente i compiti doganali che quindi continuano a essere svolti. A seguito dell'interconnessione internazionale supplementare risultante dall'accordo di Schengen è stato possibile rafforzare il filtro alle frontiere.

Il Corpo delle guardie di confine esegue anche impieghi all'estero con distaccamenti, sia nel quadro delle attività svolte dagli osservatori della polizia civile, sia nell'ambito delle guardie di sicurezza nell'aviazione civile e, soprattutto, per la sicurezza alle frontiere esterne dello spazio Schengen.

57 Polizia

La sicurezza interna comprende essenzialmente la difesa dai pericoli per garantire la sicurezza dei cittadini e il perseguimento penale per reprimere i reati. Occorre pertanto operare una distinzione all’interno di ciò che generalmente si intende con il termine «polizia», tanto a livello dei Cantoni quanto a livello della Confederazione. Bisogna infatti distinguere tra polizia di sicurezza, che si occupa della protezione (per es. della vita e dell’integrità della persona), e polizia giudiziaria, la cui attività rientra rispettivamente nel campo del perseguimento penale o in quello della giustizia. Entrambe forniscono contributi essenziali alla sicurezza della popolazione.47

In Svizzera giustizia e polizia sono caratterizzate da una struttura federalistica. Ai Cantoni e alla Confederazione sono assegnati campi di attività indipendenti l’uno dall’altro; Confederazione e Cantoni sono tuttavia tenuti a coordinare i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.48

571 Ruolo dei Cantoni

Competenza fondamentale per la sicurezza interna

Essendo collettività autonome, i Cantoni esercitano la sovranità territoriale sul proprio territorio e sono dunque i principali responsabili della sicurezza su tale territorio.49 Dalla sovranità territoriale deriva la sovranità in materia di polizia, da cui risulta a sua volta il compito generale e illimitato di difesa dai pericoli che incombono sui «classici» beni di polizia, vale a dire la vita e l’integrità della persona, la salute, la libertà, l’onore e i diritti di proprietà. La competenza cantonale include anche il perseguimento penale per la maggior parte dei reati, vale a dire il compito di indagare sui reati e di deferirne gli autori alla giustizia.

47 L’altro elemento della sicurezza interna, il servizio informazioni, è descritto al numero 54 «Servizio informazioni».

48 Articolo 57 capoverso 1 e 2 della Costituzione federale.

49 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 121, 221.