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Consultazione 2010/14: Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera · 89 pagine

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RAPOLSIC: Progetto, 14 aprile 2010 Pagina 67

convenzionali e dei beni (a duplice impiego) necessari per loro produzione. Internamente i controlli concordati nell'ambito di tali regimi sono concretizzati nella legge sul materiale bellico e nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego. Se da un canto i controlli delle esportazioni armonizzati a livello internazionale rappresentano una limitazione per il commercio internazionale, dall'altro costituiscono uno strumento importante nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei sistemi di vettori nonché contro l'eccessivo armamento convenzionale. In quest'ottica contribuiscono anche alla sicurezza della Svizzera.

Il mantenimento di una capacità industriale nell'ambito dell'industria svizzera degli armamenti è importante ai fini della sicurezza nazionale. Poiché il fabbisogno dell'Esercito svizzero non è sufficiente a garantire una produzione economica, l'industria deve poter fare affidamento sull'accesso ai mercati d'esportazione. Questo aspetto va quindi tenuto in considerazione nei controlli delle esportazioni di materiale bellico.

Fin dalla sua adesione all'ONU, avvenuta nel settembre 2002, secondo il diritto internazionale la Svizzera è tenuta ad applicare le decisioni del Consiglio di sicurezza. Siccome il nostro Paese applicava su base autonoma già a partire dal 1990 le decisioni del Consiglio di sicurezza in materia di sanzioni, nella pratica questo passo non ha comportato grandi cambiamenti. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sugli embarghi che ha consentito al Consiglio federale, a livello di ordinanze, di imporre misure coercitive per l'applicazione di sanzioni internazionali. Concretamente queste ordinanze disciplinano tutti i divieti o altre limitazioni concernenti la circolazione delle merci, lo scambio di servizi, le operazioni di pagamento, i movimenti di capitali, il traffico aereo e di persone come pure eventuali altre misure coercitive. La partecipazione a sanzioni internazionali contro gli Stati che cercano ad esempio di entrare in possesso di armi di distruzione di massa, di fornire tali armi ad altri Stati come pure di sostenere o finanziare gruppi terroristici incrementa in ultima analisi anche la sicurezza del nostro Paese. È quindi nell'interesse della Svizzera appoggiare questi sforzi della comunità internazionale.

56 Amministrazione delle dogane

L'Amministrazione delle dogane fornisce un contributo alla politica di sicurezza in particolare mediante il Corpo delle guardie di confine. Oltre all'imposizione di merci nel traffico turistico e nel traffico delle merci commerciali, esegue circa 150 atti legislativi per la protezione della popolazione, dell'ambiente e dell'economia: combatte il contrabbando e svolge controlli in materia di stupefacenti, armi e materiale bellico, merci pericolose, beni culturali, specie, articoli di marca, derrate alimentari, liquidità ecc. Il Corpo delle guardie di confine contribuisce inoltre alla lotta contro la migrazione illegale, alle ricerche di persone, veicoli e oggetti nonché all'individuazione di documenti falsificati.

In parte quale autorità d'accertamento e in parte quale autorità di perseguimento penale, l'Amministrazione delle dogane rappresenta un importante filtro alle frontiere nella lotta contro la criminalità transfrontaliera. Tale filtro non consiste unicamente in controlli statici, bensì anche in controlli mobili nel settore di confine.

La stretta collaborazione tra l'Amministrazione delle dogane e i Cantoni, in particolare tra il Corpo delle guardie di confine e i corpi cantonali di polizia, risale al 1964. Per quanto riguarda i controlli delle persone concernenti la polizia di sicurezza e la polizia degli stranieri, i Cantoni hanno trasferito determinati compiti al Corpo delle guardie di