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Consultazione 2010/14: Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera · 89 pagine

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RAPOLSIC: Progetto, 14 aprile 2010 Pagina 71

Cooperazione internazionale di polizia

Negli anni scorsi la Confederazione, fondandosi sulle proprie competenze in materia di affari esteri, ha esteso la propria partecipazione nel settore della cooperazione internazionale di polizia. Essa si basa su tre pilastri: la cooperazione bilaterale, principalmente con gli Stati limitrofi e con singoli Stati terzi, la cooperazione europea, segnatamente nel quadro di Schengen e di Europol, e la cooperazione globale multilaterale tramite Interpol. A livello di Confederazione, la funzione di interfaccia a favore dei partner nazionali e cantonali nei rapporti con l’estero in materia di polizia è assunta dall’Ufficio federale di polizia, più precisamente dalla Divisione principale Cooperazione internazionale di polizia, che funge anche da ufficio centrale per lo scambio di segnalazioni di polizia giudiziaria. Il settore Tifoseria violenta dell’Ufficio federale di polizia coordina lo scambio di informazioni in occasione di manifestazioni sportive che presentano legami con la Svizzera.

Prestazioni della Confederazione a favore dei Cantoni

I sistemi d'informazione di polizia rapidi e accessibili ventiquattr’ore su ventiquattro sono uno strumento indispensabile sia per la polizia sia per gli altri organi incaricati del perseguimento penale. Dal 2008 l’Ufficio federale di polizia consente ai Cantoni, all’Amministrazione delle dogane e ai partner esteri con i quali esistono accordi di cooperazione di accedere al Sistema d’informazione Schengen per la ricerca di persone e oggetti e per l’identificazione di persone e tracce. Nel settore della giustizia, l’Ufficio federale di giustizia gestisce il casellario giudiziale informatizzato (banca dati VOSTRA).

L’Ufficio federale di polizia contribuisce alla sicurezza in occasione di manifestazioni sportive gestendo il sistema d’informazione HOOGAN e l’Antenna nazionale di informazione sul calcio (National Football Information Point, NFIP). L’Ufficio federale di polizia e l’Ufficio federale della migrazione possono pronunciare, ciascuno nella propria sfera di competenza, divieti d’entrata o divieti di lasciare la Svizzera nei confronti di persone potenzialmente violente. Le autorità di polizia dei Cantoni, il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta e l’Amministrazione delle dogane hanno accesso a HOOGAN mediante una procedura di richiamo. Il sistema, introdotto il 1° gennaio 2007 contemporaneamente alla possibilità di disporre il divieto di accedere a un’area, l’obbligo di presentarsi alla polizia, il fermo preventivo di polizia e il divieto di recarsi in un determinato Paese, aiuta i Cantoni nella lotta contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

L’Ufficio centrale per gli esplosivi e la pirotecnica e l’Ufficio centrale Armi dell’Ufficio federale di polizia assumono l’alta vigilanza sull’esecuzione della pertinente legislazione. Sono unici nel loro genere a livello federale e inoltre assumono, nel rispettivo settore, i compiti di un centro di competenza specializzato. In tale veste forniscono consulenza e appoggiano i Cantoni, competenti per l’esecuzione, e tutti i servizi federali interessati (per es. Ministero pubblico della Confederazione, Segreteria di Stato dell’economia, Amministrazione federale delle dogane, Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia ecc.), le associazioni professionali, gli ambienti economici, fino al singolo cittadino. Essi assicurano anche i contatti a livello internazionale con i corrispondenti servizi specializzati.

Inoltre, la Divisione Documenti d’identità e compiti speciali dell’Ufficio federale di polizia gestisce il servizio di coordinazione nell’ambito dei documenti d’identità e di