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Consultazione 2010/14: Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera · 89 pagine
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RAPOLSIC: Progetto, 14 aprile 2010 Pagina 75
mento. La comunicazione a livello di Governo federale è assicurata dal portavoce del Consiglio federale, che per il tramite della Conferenza dei servizi d’informazione coordina la comunicazione dei dipartimenti. La Cancelleria federale informa i Cantoni e gli altri partner.
La Confederazione dispone di stati maggiori speciali e di crisi, orientati alla gestione di determinati eventi, che vengono chiamati in servizio soltanto in caso di evento. La loro prontezza è assicurata da organizzazioni d’allarme, picchetti, sedi fisse e infrastrutture nonché da allenamenti regolari insieme a partner esterni (tra l’altro i Cantoni). Tra tali stati maggiori figurano in particolare l’Organizzazione d’intervento in caso di aumento della radioattività (OIR/DDPS), lo Stato maggiore Presa d’ostaggi e ricatto (SMOR/DFGP), l’Organo di coordinamento sanitario (OCSAN/DDPS), lo Stato maggiore speciale Pandemia (SMPA/DFI), lo Stato maggiore speciale per la sicurezza dell’informazione (SONIA/DFF), il Coordinamento dei trasporti in casi di sinistro (CTS/DATEC) e altri stati maggiori di crisi specializzati del DATEC. Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito costituisce un’eccezione in quanto non viene chiamato in servizio soltanto in caso di evento, ma è attivo in permanenza.
Il DFAE dirige la gestione delle crisi concernenti l’estero. Per incrementare la capacità di reazione, le rappresentanze all’estero sono state specificamente istruite ed è stato creato un pool d’intervento in caso di crisi volto a rafforzarle rapidamente. Per l’assistenza ai cittadini e alle cittadine svizzeri all’estero e per il loro rimpatrio in caso di crisi sono state affinate o sviluppate procedure già applicate con successo in occasione di diversi eventi. Il settore dell’Aiuto umanitario è impiegato nella gestione delle crisi internazionali. In tutti i casi si collabora a livello interdipartimentale.
Se necessario, la Confederazione può istituire altri stati maggiori ad hoc, organi di coordinamento o task force. Come gli stati maggiori speciali e di crisi, essi hanno una facoltà di emanare istruzioni e un potere decisionale limitati, e forniscono appoggio al Consiglio federale, ai dipartimenti o a terzi allestendo le basi – fondate sui prodotti della rete informativa integrata e altre fonti – per la valutazione della situazione e l’adozione di decisioni, elaborando progetti di disposizioni o proposte e sorvegliando l’esecuzione delle decisioni. Inoltre, coordinano la collaborazione tra i dipartimenti e gli organi esterni.
Condotta della Confederazione in materia di politica di sicurezza
Le competenze, gli organi e le strutture esposti nei capoversi precedenti riguardano la condotta politica generale e la gestione generale delle crisi a livello di Confederazione. Per la politica di sicurezza, la sua condotta e la gestione delle crisi nel campo della politica di sicurezza la situazione si presenta come segue.
Il Consiglio federale può adottare provvedimenti a tutela della sicurezza, dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera, per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna.52 Ha quindi la competenza per la gestione delle crisi in tutti i settori della sicurezza: difesa dai pericoli con mezzi di polizia, protezione dello Stato e perseguimento penale, prevenzione e gestione di catastrofi naturali e tecnologiche nonché di situazioni d'emergen-
52 Articolo 185 della Costituzione federale.