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Consultazione 2010/14: Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera · 89 pagine

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RAPOLSIC: Progetto, 14 aprile 2010 Pagina 76

za, contenimento e difesa nei confronti di un attacco militare nonché tutela degli interessi della Svizzera all'estero e contributi alla gestione delle crisi a livello internazionale.

La Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza si compone dei capi del DDPS (presidente), del DFAE e del DFGP. Essa prepara le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale concernenti questioni di politica di sicurezza e coordina affari rilevanti in materia di politica di sicurezza. Valuta la situazione rilevante dal punto di vista della sicurezza, coordina i mandati assegnati al Servizio delle attività informative della Confederazione, all’Ufficio federale di polizia e alla Segreteria politica del DFAE, discute le proposte interdipartimentali al Consiglio federale aventi un contenuto concernente la politica di sicurezza e prende atto dei rapporti per l'individuazione tempestiva di minacce e pericoli in materia di politica di sicurezza come pure delle pianificazioni preventive.

L'Organo direttivo in materia di sicurezza valuta la situazione strategica e i suoi possibili sviluppi, assicura l’individuazione tempestiva e il preallarme ed elabora strategie e opzioni operative all'attenzione della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza, ma non ha facoltà di emanare istruzioni. Esso consta dei capi delle unità amministrative che si occupano di affari in materia di politica di sicurezza e la presidenza è assunta, secondo un turno annuale, dal segretario di Stato del DFAE e dal direttore dell’Ufficio federale di polizia. L’Organo direttivo in materia di sicurezza comprende membri permanenti e non permanenti; dal 2005 i Cantoni sono costantemente rappresentati da un membro della CDDGP e della CDMP. Se necessario, l'Organo direttivo in materia di sicurezza coinvolge altri responsabili gerarchici dell'Amministrazione federale o esperti esterni. Lo Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza prepara gli affari per quest’ultima e per l'Organo direttivo in materia di sicurezza.

62 Cantoni

La gestione delle crisi a livello cantonale è paragonabile a quella della Confederazione. In primo luogo ne sono responsabili le direzioni e i dipartimenti nonché gli uffici cantonali. Si preparano sotto il profilo dei contenuti e dell’organizzazione (task force, stati maggiori speciali) alla gestione di situazioni di crisi e presentano le relative proposte all’Esecutivo cantonale.

Sul territorio del Cantone, il Governo cantonale assume la responsabilità politica della sicurezza della popolazione. Come la Confederazione, in caso di evento reale o di crisi, anche i Cantoni operano, per quanto possibile, nel quadro delle loro strutture ordinarie: per gli eventi quotidiani il capointervento, di regola un capo della polizia o dei pompieri, dirige le organizzazioni partner. Quando diverse organizzazioni partner sono impiegate per un lungo periodo nell’ambito di un evento di vasta portata, l’organo cantonale di condotta (OCC) assume il coordinamento delle risorse e assicura il collegamento con gli organi governativi superiori. L’OCC ha sempre la responsabilità della condotta in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza, ma di regola delega la condotta operativa delle forze d’intervento ai capi delle formazioni impiegate. L'OCC valuta le minacce e i pericoli e dispone le pianificazioni e i preparativi. Offre consulenza agli Esecutivi e propone eventuali misure d’urgenza. Nell'impiego coordina e dirige la polizia, i pompieri, la sanità pubblica, i servizi tecnici, la protezione civile e terzi (per es. esercito o partner civili). Di regola l’OCC comprende una direzione, rappresentanti dell'amministra-