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Consultazione 2010/14: Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera · 89 pagine

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RAPOLSIC: Progetto, 14 aprile 2010 Pagina 74

6 Condotta strategica e gestione delle crisi

Il Consiglio federale e i Governi cantonali sono competenti per la condotta politica e la gestione delle crisi nei loro rispettivi ambiti di competenza.

La condotta politica è di regola pianificabile e controllabile, non è soggetta a particolari pressioni temporali e si fonda su basi ampie e consolidate. Al contrario, in caso di crisi50 la pressione decisionale e del tempo nonché l’incertezza raggiungono livelli elevati. Il rischio che la situazione possa aggravarsi e peggiorare ulteriormente qualora fosse adottata una decisione tardiva o errata, mette sotto pressione la condotta. Inoltre, il grado di complessità del processo decisionale è più elevato quando diversi organi con differenti competenze si trovano a dover decidere con coerenza e ad agire in maniera coordinata in merito alla medesima questione. Infine, l’informazione e la comunicazione – molto importanti già in situazione normale – sono di capitale importanza in caso di crisi per ripristinare trasparenza, calma e fiducia.

Il personale incaricato della condotta deve essere preparato a livello mentale e tecnico ad affrontare situazioni di questo genere e gli organi di supporto devono essere in grado di fornire con le loro strutture e procedure le prestazioni e i prodotti necessari (per es. rappresentazione della situazione, opzioni operative, proposte) al momento giusto. I principi in materia di condotta possono facilitare il disciplinamento della collaborazione e la delimitazione delle competenze, ma non sostituiscono le riflessioni preliminari sulle sfide e l’allenamento dei processi decisionali nelle strutture di condotta previste a tal fine o costituite ad hoc.

61 Confederazione

La condotta a livello di Confederazione è di principio la stessa in situazioni normali, particolari e straordinarie. In una crisi i tempi di reazione possono essere ridotti mediante adeguamenti del comportamento e dell’organizzazione di condotta (impiego di stati maggiori di crisi).51

Il Consiglio federale, in quanto massima autorità direttiva ed esecutiva della Svizzera, è responsabile della condotta strategica e politica nelle questioni di portata nazionale e internazionale. I dipartimenti assumono la responsabilità gerarchica, mentre i rispettivi capi assumono anche la responsabilità politica. Il massimo organo di coordinamento dell’Amministrazione federale è la Conferenza dei segretari generali diretta dal/dalla cancelliere/cancelliera della Confederazione. Essa provvede in qualsiasi situazione, anche sotto la pressione del tempo, a un’esecuzione ordinata delle procedure decisionali, e la Cancelleria federale provvede al coinvolgimento del Parlamento e dei Cantoni. In casi urgenti il/la presidente della Confederazione, mediante decisioni presidenziali, può ordinare misure cautelari. Simili decisioni hanno sempre carattere provvisorio e devono essere sostituite al più presto da decisioni ordinarie del Consiglio federale o del Parla-

50 Non esiste una definizione di validità generale del termine «crisi». Le crisi sono tra l'altro caratterizzate da un aggravamento degli eventi e da intensi effetti esterni. I processi decisionali ordinari di un’organizzazione risultano perturbati o impossibili e sono in gioco interessi importanti o addirittura l’esistenza stessa dell’organizzazione. La gravità della situazione impone di adottare la giusta decisione e di applicarla correttamente.

51 Istruzioni del 24 ottobre 2007 concernenti le misure organizzative dell’Amministrazione federale in caso di situazioni particolari o straordinarie.