Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/33: Revisione totale dell'ordinanza concernente la qualità del latte (in futuro: ordinanza sul controllo del latte) / modifica dell'ordinanza del DFE concernente l'igiene nella produzione lattiera · 5 pagine

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Il capoverso 3 corrisponde per analogia all’articolo 9 capoverso 2 OQL. I laboratori di prova devono poter delegare determinati compiti a servizi specializzati.

Secondo il capoverso 4 l’UFV deve, come finora, fissare in una direttiva gli standard tecnici minimi del controllo del latte (cpv. 3).

Articolo 12

Il controllo dell’utilizzo dei fondi federali spetta all’UFV.

Articolo 13

La presente disposizione corrisponde all’articolo 11 OQL.

Articolo 14

La presente disposizione corrisponde all’articolo 12 OQL.

Articolo 15

I criteri relativi alla sospensione della fornitura di latte devono essere adeguati. Entrambe le parti, Confederazione e settore lattiero, intendono preservare l'elevata qualità del latte crudo svizzero. Pertanto, le sospensioni della fornitura di latte devono poter essere emanate anche dopo tre contestazioni del numero di germi o quattro contestazioni del numero di cellule somatiche.

Articolo 16

La presente disposizione corrisponde all’articolo 16 OQL.

Articolo 17-19

L’OQL sarà abrogata con l’entrata in vigore della presente ordinanza. Per il controllo del latte fino alla fine del 2014 l’UFV dovrà tuttavia essere ancora responsabile della designazione dei laboratori di prova e stipulare i relativi contratti. L’attuale articolo 9 OQL dovrà pertanto continuare a essere valido fino al 31 dicembre 2014; l’articolo 11 capoversi 1-3 dovrà entrare in vigore soltanto a partire dal 1° gennaio 2015. Per il controllo del latte a partire dal 2015 la responsabilità della designazione dei laboratori di prova deve essere affidata al settore lattiero.

2. Ordinanza del DFE concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL)

Articolo 8

I parametri di analisi vengono adeguati: il nuovo sistema prescrive che ogni mese si analizzano due campioni di latte di ogni produttore; questo requisito non deve essere più fissato in una direttiva tecnica dell’UFV, bensì nell’articolo 8 capoverso 3 OIgPL.

L’aumento della frequenza dei prelievi migliorerà la sorveglianza dell’igiene e sostituirà l’attuale sistema che prevede l’analisi di un campione al mese. Per quanto riguarda il numero di germi e di cellule, il risultato ufficiale sarà ottenuto calcolando la media geometrica dei due