Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/33: Revisione totale dell'ordinanza concernente la qualità del latte (in futuro: ordinanza sul controllo del latte) / modifica dell'ordinanza del DFE concernente l'igiene nella produzione lattiera · 5 pagine
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Il concetto di “controllo della qualità del latte” deve essere sostituito da “controllo del latte” poiché per controllo della qualità si può intendere molto più di quanto sia compreso nel controllo ufficiale del latte disciplinato dalla nuova ordinanza, il quale è composto dal risultato dei tre futuri parametri di analisi.
A livello di contenuto i valori soglia per le cellule somatiche e per il numero di germi devono rimanere invariati. Invece, la sorveglianza dei parametri deve essere consolidata e adeguata al livello europeo. Pertanto, in futuro si dovranno analizzare due campioni al mese di ogni produttore di latte. Per quanto riguarda il numero di germi e il numero di cellule, il risultato ufficiale è calcolato in base alla media geometrica dei due valori mensili. Per l’analisi delle sostanze inibitrici continua a essere considerato il singolo risultato.
III. Spiegazioni relative ai singoli articoli
1. Ordinanza sul controllo del latte (OCL)
Articolo 1
Corrisponde essenzialmente all’articolo 1 OQL, fatta eccezione per la soppressione dei contributi della Confederazione all’attività di consulenza.
Articolo 2
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) deve continuare a poter emanare prescrizioni tecniche. Attualmente queste sono riportate nell’OIgPL.
Articolo 3
Il capoverso 1 corrisponde – a prescindere da una modifica redazionale – all’articolo 3 OQL.
Secondo il capoverso 2 il settore lattiero deve essere responsabile dell’esecuzione, del coor- dinamento e dello sviluppo del controllo del latte nonché della sua vigilanza. Esso deve provvedere affinché il latte sia controllato.
Sostanzialmente spetta al settore lattiero decidere come organizzarsi per adempiere tali compiti. È prescritto soltanto che esso deve designare un servizio di amministrazione responsabile della trasmissione dei risultati del controllo (art. 6) nonché dell’incasso dei contributi ai costi del controllo del latte (art. 9 cpv. 4). Conformemente alla volontà del settore lattiero, il servizio di amministrazione resta la TSM Fiduciaria Sagl.
Articolo 4
Questa disposizione corrisponde all’articolo 4 OQL. La novità consiste nel fatto che non si parla più di controllo della qualità, bensì di controllo del latte.
Articolo 5
La presente disposizione corrisponde all’articolo 5 OQL.