Progetto

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 40 pagine

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Art. 56 In generale sul materiale G+S

1L‘UFSPO stabilisce le discipline sportive, le offerte G+S e quelle della formazione dei quadri per le quali viene messo a disposizione il materiale G+S.

2Non sussiste comunque alcuna pretesa all’uso di materiale G+S.

3Il materiale G+S viene messo a disposizione dall’Esercito quando non è procurato dall’UFSPO. Le carte topografiche sono messe a disposizione da Swisstopo.

Art. 57 Doveri degli organizzatori riguardo al materiale G+S

1Gli organizzatori delle offerte G+S e della formazione dei quadri ai quali viene messo a disposizione materiale G+S devono partecipare alle spese per il deposito, la manutenzione e il trasporto del materiale. L’UFSPO stabilisce la tariffe da applicare.

2Gli organizzatori delle offerte G+S e della formazione dei quadri devono usare il materiale avendone cura e pulirlo prima di riconsegnarlo.

3Sono responsabili per lo smarrimento di materiale e sono tenuti a pagare le spese per le riparazioni o la sostituzione di quello non restituito o consegnato senza essere stato ripulito. L’UFSPO può addebitare i costi nel conteggio dei contributi di cui alla sezione 10.

4Se si restituisce materiale diverso da quello ricevuto in consegna il materiale G+S mancante viene fatturato. L’UFSPO può disporre senza indennizzi del materiale non originale riconsegnato.

Art. 58 Alloggio

1Nei limiti delle disponibilità e sulla base delle disposizioni generali per l’affitto di infrastrutture armasuisse mette a disposizione degli organizzatori di offerte G+S e della formazione dei quadri edifici dell’esercito per le attività G+S.

2Concede uno sconto di almeno il 50 per cento sulle tariffe ufficiali di locazione.

Sezione 12: Amministrazione

Art. 59 Generalità

Le offerte G+S, i corsi e i moduli della formazione dei quadri sono gestite per il tramite del Sistema nazionale d’informazione per lo sport.

Art. 60 Nomina di un coach G+S

1Gli organizzatori di offerte G+S nominano un coach G+S come loro rappresentante nei confronti degli uffici cantonali G+S e dell’UFSPO.

2Il coach G+S rappresenta l’organizzazione in tutte le questioni attinenti a G+S.