Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/45: Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) · 29 pagine
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Art. 41 cpv. 1 Quote globali per il guadagno assicurato
Regolamentazione delle quote globali.
14 partecipanti (I Verdi, PS, BS, BE, USS, SIC Svizzera, Unione delle città svizzere, Associazione dei Comuni Svizzeri, travail.suisse, CGAS, Syna, USF, FER e Solidarités) auspicano che nell’ambito della revisione in corso si colga l’occasione per adeguare le quote globali al rincaro e all’evoluzione dei salari.
Art. 131b (nuovo) Disposizioni transitorie
15 partecipanti (BL, GR, BE, OW, NW, GL, NE, I Verdi, USS, Syna, Unione delle città svizzere, CGAS, AUSL, CDEP, CUAI, SVOAM) chiedono disposizioni transitorie.
Perdita di lavoro computabile dopo il versamento di Nuova disposizione indennità per le vacanze o le ore in esubero dell’OADI in relazione all’art. 11 cpv. 4 LADI
7 partecipanti chiedono che, sulla base dell’articolo 11 capoverso 4 LADI, nell’ordinanza figuri una nuova disposizione in base a cui la perdita di lavoro non dovrebbe essere computabile fino a concorrenza delle indennità di vacanze percepite al termine del rapporto di lavoro:
Cantoni GR, NW, OW, SZ, UR, ZG
Organizzazioni AUSL
Gli altri 76 partecipanti alla consultazione non hanno formulato alcuna proposta a riguardo o sono contro una simile regolamentazione.
Revisione parziale dell’OADI / Risultati della procedura di consultazione 26/29