Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/45: Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) · 29 pagine
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Tutti i partecipanti sono d’accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.
3 partecipanti l’approvano espressamente:
Cantoni NE
Organizzazioni mantello e Unione svizzera degli imprenditori, H+
partner sociali
La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.
Art. 37 Periodo di calcolo per il guadagno assicurato
La regolamentazione speciale di cui all’articolo 37 capoverso 3bis per il calcolo del guadagno assicurato dei lavoratori del settore artistico è soppressa, il che va a favore di tali persone. È stata inoltre semplificata la regolamentazione per il calcolo del guadagno assicurato delle persone il cui salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo.
Nel calcolo del guadagno assicurato in un termine quadro successivo, le indennità compensative non sono più prese in considerazione. Questa modifica richiede l'abrogazione dell’articolo 37 capoverso 3ter OADI.
69 partecipanti sono d’accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.
12 partecipanti l’approvano espressamente:
Partiti PCS
Cantoni NE
Organizzazioni mantello e USAM
partner sociali
Organizzazioni CGAS, SBKV, SSRS, ,Syna, ssfv
Altri ARF, SMV, Suisseculture Sociale
1 partecipante vi si oppone:
Organizzazioni mantello e USS
partner sociali
12 partecipanti alla consultazione, in particolare le associazioni di artisti, approvano espressamente la nuova regolamentazione per il calcolo del guadagno assicurato. L’USS riconosce i miglioramenti apportati dalla modifica ma auspica per le persone del settore artistico un periodo di calcolo più lungo. Vari partecipanti chiedono espressamente che per i termini quadro per la riscossione della prestazione aperti prima del 1° aprile 2011 non venga effettuato alcun nuovo calcolo del guadagno assicurato.
Art. 40 cpv. 1 Limite minimo del guadagno assicurato
Il limite minimo del guadagno assicurato, attualmente 300 franchi per i lavoratori a domicilio e 500 franchi per tutti gli altri assicurati, è aumentato a 800 franchi.
33 partecipanti sono d’accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.
3 partecipanti l’approvano espressamente:
Revisione parziale dell’OADI / Risultati della procedura di consultazione 9/29