Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/45: Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) · 29 pagine
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La modifica proposta non ha sollevato obiezioni.
Art. 16 Occupazione adeguata
Stralcio dell’articolo che disciplina le fattispecie rilevanti per una sospensione, interamente coperte dall’articolo 30 LADI.
80 partecipanti sono d’accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.
2 partecipanti l’approvano espressamente:
Organizzazioni mantello e Unione svizzera degli imprenditori, H+
partner sociali
1 partecipante vi si oppone:
Cantoni BL
BL è contrario allo stralcio dell’articolo in quanto ritiene che esso contribuisca a chiarire le fattispecie rilevanti per una sospensione.
Art. 23 Dati di controllo per l’esercizio del diritto all’indennità
La nozione di “schedario «dati di controllo»” è soppressa.
81 partecipanti sono in linea di massima d’accordo con la proposta o non hanno formulato osservazioni in merito.
2 partecipanti l’approvano espressamente:
Organizzazioni mantello e Unione svizzera degli imprenditori, H+
partner sociali
AG, FR, GL, LU, NW, la CDEP e l’AUSL propongono di aggiungere "al più tardi" al capoverso 3: Al più tardi durante il primo colloquio di consulenza e di controllo con l’assicurato, il servizio competente compila il modulo «Indicazioni della persona assicurata». AG, FR, GL, LU, NW, ZH, la CDEP e l’AUSL sono favorevoli allo stralcio del secondo periodo del capoverso 3 in modo da non rendere l’URC responsabile dell’inserimento del nome della cassa di disoccupazione e del nome dell’assicurato. BL, FR, GL, LU, NW, ZH, la CDEP e l’AUSL chiedono che al capoverso 4 "servizio competente" sia sostituito con SECO, come già figura nelle direttive. Inoltre, ZH chiede che il capoverso 4 sia completato nel senso che, oltre al modulo «Indicazioni della persona assicurata», sia inviato anche il modulo «Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro».
Art. 26 Ricerche personali di lavoro dell’assicurato
Il termine per inoltrare la prova delle ricerche personali di lavoro è fissato al decimo giorno del mese seguente. Il servizio competente informa per iscritto l’assicurato che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione
Revisione parziale dell’OADI / Risultati della procedura di consultazione 7/29