Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/45: Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) · 29 pagine

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5. Pareri su singole disposizioni non contemplate nel progetto di ordinanza

Art. 12a Periodo di contribuzione nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata

Periodo di contribuzione moltiplicato per due per i primi 30 giorni civili per gli assicurati con una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata.

19 partecipanti alla consultazione propongono una nuova regolamentazione:

Partiti I Verdi, PS

Organizzazioni mantello e USS, SSV

partner sociali

Organizzazioni SBKV, ssfv, suisseculture, SSRS, Partenaire pour l'emploi,

SIC Svizzera

Altri FAD, UTR, Ville de Genève, Collectif ROSA, Action

intermittents, smv, Autrici della Svizzera, ARF, Suisseculture Sociale

Per proteggere in modo adeguato le persone che esercitano una professione culturale in caso di disoccupazione, 19 partecipanti propongono la seguente modifica: "Nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata (art. 8), il periodo di contribuzione calcolato in base all’articolo 13 capoverso 1 LADI è moltiplicato per due per i primi 90 giorni civili di un contratto di durata determinata."

Art. 22 cpv. 2 e 3 Colloquio di consulenza e di controllo

I capoversi 2 e 3 contengono disposizioni sullo svolgimento dei colloqui di consulenza e di controllo.

10 partecipanti (AG, BS, FR, ZH, NW, GL, ZG, LU, CDEP e AUSL) propongono la seguente modifica: "Il servizio competente effettua con ogni assicurato colloqui di consulenza e di controllo con una frequenza da stabilire in funzione dei relativi bisogni. Durante il colloquio esamina l’idoneità e la disponibilità al collocamento dell’assicurato." Per garantire un’attività di consulenza mirata che tenga conto dei bisogni degli assicurati si dovrebbe, in caso di necessità, poter derogare alla disposizione che prevede un colloquio di consulenza al mese, giustificando tale deroga (ad es. in seguito alla situazione attuale del mercato del lavoro, in funzione dei mezzi a disposizione del Cantone o in singoli casi particolari). AG propone inoltre lo stralcio del capoverso 3.

Art. 38 cpv. 1 e 2 (nuovo) Provvedimenti finanziati dall’ente pubblico

I capoversi 1 e 2 contengono i criteri d’applicazione dell’articolo 23 capoverso 3bis LADI.

14 partecipanti propongono di disciplinare l’articolo 23 capoverso 3bis LADI a livello di ordinanza.

Revisione parziale dell’OADI / Risultati della procedura di consultazione 25/29