Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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se le autorità competenti in loco ne garantiscono la vigilanza. Inoltre, deve essere comprovato che tali posti siano adatti alle esigenze dei minori accolti. Collocare minori in famiglie o strutture che non sono in grado di soddisfare le loro esigenze o non riescono a fornire un adeguato accudimento non soltanto andrebbe a scapito dei minori stessi, ma non produrrebbe nemmeno i risultati sperati. Occorre inoltre osservare i requisiti risultanti dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 19965 sulla protezione dei minori (art. 74). L'autorità di protezione dei minori deve pertanto contattare l'autorità centrale del Cantone competente secondo la legge federale del 21 dicembre 20076 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA), informandola delle proprie intenzioni. Tale autorità centrale contatta a sua volta l'autorità competente dello Stato in cui deve essere collocato il minore e le trasmette un rapporto su quest’ultimo, in cui motiva anche la decisione di collocamento. Il collocamento all'estero può essere eseguito soltanto previa autorizzazione dell'autorità estera.

I genitori che affidano i loro figli a strutture o altre persone addette all’accudimento all’estero non devono invece adempiere tali obblighi, essendo la responsabilità di tale collocamento di loro esclusiva competenza.

2.10.2 Arrivo dall'estero o trasferimento all'estero di famiglie incaricate dell'accudi-

mento

Vista la mobilità della società su scala internazionale, non esiste solo il caso del collocamento di minori all’estero, ma anche quello del trasferimento in Svizzera o all’estero di famiglie cui è stato affidato un minore nel loro luogo di domicilio precedente all’estero o in Svizzera.

I genitori affidatari con domicilio all’estero sono soggetti all’obbligo di autorizzazione non appena si trasferiscono in Svizzera con il minore che accudiscono. In linea di principio, è l’autorità competente del luogo di domicilio estero o il rappresentante legale del minore collocato a decidere se quest’ultimo può restare con i genitori affidatari e trasferirsi con loro in Svizzera. Alla domanda d’autorizzazione per genitori affidatari deve quindi essere allegato il consenso motivato dell’autorità competente estera, se il rapporto di accudimento è stato deciso dall’autorità, oppure una dichiarazione scritta dei genitori del minore sul motivo e lo scopo della sua permanenza nella famiglia affidataria, se il minore non vi è stato collocato a seguito di una decisione dell’autorità. L’autorità competente svizzera non può quindi rilasciare la propria autorizzazione senza il consenso dell’autorità estera o la dichiarazione del rappresentante legale del minore. Alla domanda deve inoltre essere allegata una dichiarazione che garantisce il mantenimento del minore straniero durante tutta la sua permanenza in Svizzera. La decisione finale sul trasferimento in Svizzera di un minore straniero fino a quel momento domiciliato all’estero spetta all’autorità cantonale competente in materia di migrazione. Di conseguenza, l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente è valida soltanto se anche l'autorità cantonale competente in materia di migrazione ha dato il proprio nullaosta al trasferimento in Svizzera (art. 71 cpv. 3). In tale circostanza la considerazione del bene del minore non deve passare in secondo piano, poiché occorre presumere che vi siano motivi seri che hanno indotto a lasciare il minore presso la famiglia affidataria e a permettergli di trasferirsi

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RS 0.211.231.011; FF 2007 2437

6 RS 211.222.32; FF 2007 2413