Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

2.8.2 Servizi di collocamento presso genitori diurni e genitori affidatari

L'AP-2010 pone esigenze molto elevate ai servizi di collocamento presso genitori affidatari e ora anche ai servizi di collocamento presso genitori diurni, conferendo loro tuttavia anche i diritti necessari. Ricevono un’autorizzazione soltanto se sia il direttore sia i collaboratori dispongono di un’adeguata formazione e di esperienza pratica nel settore dell’accudimento extrafamiliare di minori. Con la domanda devono inoltre essere inoltrati diversi progetti. L'autorità che concede l'autorizzazione deve poter giudicare se l'organizzazione richiedente sia in grado di cercare genitori diurni o affidatari, di accertarsi coscienziosamente della situazione di questi ultimi ed eventualmente di sorvegliarli, nonché di procurare posti per il caso concreto, ossia posti adatti alle esigenze del minore. Infatti, con il rilascio dell'autorizzazione, l'autorità cantonale delega determinate competenze al servizio interessato.

Per l'esame delle domande di autorizzazione di persone che intendono fungere da genitori diurni o affidatari e per la vigilanza su questi ultimi, le autorità cantonali possono ricorrere ai servizi di collocamento presso genitori diurni o affidatari, riducendo in tal modo il proprio lavoro. Infatti, le autorità cantonali possono esaminare con una procedura semplificata le domande già esaminate dai servizi di collocamento presso genitori diurni o affidatari (cfr. art. 11 cpv. 3). Inoltre, il lavoro delle autorità cantonali che hanno concordato per contratto la collaborazione con un servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari si riduce anche nella misura in cui ricorrono a tale servizio per eseguire la vigilanza (cfr. art. 62 cpv. 4). Il servizio di collocamento presso genitori diurni o genitori affidatari svolge anche l'accertamento concreto dell'idoneità, ossia accerta che un determinato minore possa essere accudito da una determinata persona (cosiddetto «matching»). Infine, il servizio svolge una funzione di accompagnamento e sostegno, mentre il rapporto di accudimento concreto continua a essere sorvegliato dalla persona (p. es. i genitori) o dall'autorità che ha deciso il collocamento (cfr. art. 3 cpv. 4).

Assumendosi compiti così vari, i servizi di collocamento presso genitori diurni o genitori affidatari autorizzati sgraveranno notevolmente l'autorità centrale del Cantone o l'autorità competente per l'accudimento diurno di cui all'articolo 3 capoverso 2 nonché l'autorità competente per il collocamento.

In caso di collocamento effettuato per decisione di un'autorità (art. 74 cpv. 5), un servizio di collocamento presso genitori affidatari che offre anche posti per l’accudimento all'estero deve rispettare le disposizioni sul collocamento di minori all'estero.

2.8.3 Intermediari

L’AP-2009 esentava la semplice attività di mediazione dall’obbligo di autorizzazione, ma allo stesso tempo la limitava alla mediazione di posti per l’accudimento in Svizzera presso famiglie o strutture autorizzate e soggette a vigilanza (art. 8 cpv. 1 lett. d AP-2009). Durante la procedura di consultazione tale disciplinamento era stato criticato, perché ritenuto insufficiente. L'AP-2010 prevede pertanto un obbligo di comunicazione per gli intermediari (art. 58 segg.) e li subordina a una vigilanza (art. 66). La mediazione di posti per l’accudimento diurno non è soggetta all’obbligo di comunicazione. Viste le problematiche cui è legata, la mediazione di posti all’estero è riservata esclusivamente, come già nell’AP-2009, ai servizi di collocamento presso genitori affidatari. Di conseguenza, la persona o organizzazione che intende estendere la propria attività di mediazione anche all’estero deve chiedere un’autorizzazione come servizio di collocamento presso genitori affidatari. Infatti, proprio in