Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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essere pretesi maggiori requisiti concernenti la formazione e il perfezionamento), bensì anche per i genitori diurni e affidatari soggetti all’obbligo di autorizzazione, tenendo conto delle loro qualifiche, esperienze e dei requisiti che devono adempiere. Questo non significa che tutte le mamme diurne o affidatarie soggette all’obbligo di autorizzazione debbano disporre di una formazione pedagogica, poiché si tratterebbe di una richiesta sproporzionata. Tuttavia, nel caso di minori il cui sviluppo è in pericolo o che richiedono una protezione o un accudimento particolare a causa della loro situazione familiare o di altre circostanze, è necessario pretendere dalle persone incaricate dell’accudimento più conoscenze e capacità di quelle necessarie per l’accudimento di minori in generale. Del resto, l'accudimento di minori con esigenze particolari richiede anche un impegno maggiore, per cui per il bene e nell'interesse dei minori è giustificato tener conto di questo aspetto nel fissare il numero massimo di posti per l’accudimento che possono essere offerti in una famiglia o in una struttura.

2.9.4 Diritti e doveri di genitori diurni e affidatari, strutture, servizi di collocamento presso genitori diurni o affidatari e intermediari

Gli obblighi dei fornitori di prestazioni di professione sono fondamentalmente più estesi rispetto a quelli dei genitori diurni o affidatari. Le strutture a tempo pieno e i servizi di collocamento presso genitori affidatari devono ad esempio assicurare che i minori da loro accuditi o per cui hanno procurato un posto e di cui accompagnano il rapporto di accudimento siano informati dei propri diritti e sentiti in caso di decisioni importanti. I minori devono anche sapere a chi rivolgersi se hanno bisogno di aiuto. Per i genitori affidatari tali obblighi valgono soltanto se i minori sono collocati presso di loro per decisione di un'autorità. Inoltre, per ogni minore accudito gli operatori professionisti devono allestire una documentazione sul suo sviluppo e sugli avvenimenti e le decisioni importanti che lo riguardano. L'obiettivo è di permettere una certa trasparenza, garantire la comprensione delle decisioni prese e creare una base per decisioni o modi di procedere futuri. Proprio perché nel caso dei servizi di collocamento presso genitori affidatari i Cantoni hanno la possibilità di delegare compiti a fornitori di prestazioni privati, occorre garantire che tali compiti siano svolti con la necessaria professionalità. È quindi giustificato che i direttori e i collaboratori di tali organizzazioni debbano soddisfare requisiti elevati e che le organizzazioni stesse debbano ottemperare a obblighi più estesi.

2.10 Relazioni internazionali

2.10.1 Collocamento all’estero in seguito a misure di protezione dei minori

Occasionalmente i minori vengono collocati anche al di là dei confini nazionali, soprattutto e sempre più spesso nel caso di collocamenti in situazioni di crisi (collocamenti d’emergenza o time out). I posti all'estero non sono tuttavia soggetti all’obbligo di autorizzazione o alla vigilanza svizzeri. Ciò nonostante è necessario assicurare che i minori sistemati all’estero ricevano un accudimento simile a quello previsto dal diritto svizzero. L’accoglimento di minori, soprattutto in situazioni di crisi, non deve essere permesso a famiglie o a strutture qualsiasi, di cui non sia stata adeguatamente accertata la situazione o che non siano soggette a vigilanza. Per questo motivo l'AP-2010 fissa chiaramente i requisiti per i posti per l’accudimento all’estero in caso di collocamento di minori per decisione di un'autorità nell'ambito di misure di protezione del minore. In questi casi è consentito collocare minori all’estero soltanto in posti per l’accudimento controllati e autorizzati in base al diritto dello Stato di accoglienza e