Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
ha diritto ad una protezione e ad aiuti particolari dello Stato; inoltre, lo Stato è tenuto a garantire diverse forme di accudimento e ad assicurare che nella scelta del posto per l’accudimento si tenga debitamente conto dell’origine etnica, religiosa, culturale e linguistica del minore.
Il 20 novembre 2009 l’Assemblea generale dell’ONU ha emanato direttive per l’accudimento extrafamiliare di minori. Si tratta di standard da rispettare quando il minore non ha la possibilità di vivere nella famiglia di origine. In linea di principio questi standard si riferiscono pertanto ai rapporti di accudimento a tempo pieno.
5. Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
5.1 Per la Confederazione
Attualmente non esiste alcuna statistica nazionale completa sull’accudimento extrafamiliare di minori, nonostante l’attuale articolo 21 capoverso 3 dell’OAMin costituisca la base legale per tale possibilità. Nella prassi tuttavia l’articolo non è stato messo in atto. Dal 2001 l'Ufficio federale di statistica (UST) fornisce dati sul ricorso all’accudimento di minori complementare alla famiglia (accudimento diurno). Tuttavia l’UST deve ancora creare una statistica completa che includa anche il settore dell’accudimento a tempo pieno o ampliare quelle esistenti, a condizione che i dati vengano rilevati e trasmessi all’autorità cantonale competente. Per il rilevamento dei dati statistici si presume che sarà necessario creare due ulteriori posti di lavoro a tempo pieno nell’UST. Il fabbisogno finanziario per i costi materiali è pari a circa 250 000 franchi all’anno per i primi due anni di rilevamento (fase organizzativa e di sviluppo) e a circa 80 000 franchi all’anno per gli anni successivi (fase di analisi statistica).
Anche se non basta a garantire una migliore qualità dell'accudimento extrafamiliare di minori, la presenza di dati statistici è di notevole importanza. In particolare, tali dati potranno fungere da punto di riferimento per futuri adeguamenti. Il rilevamento di dati statistici è quindi assolutamente necessario.
5.2 Per i Cantoni
Come finora, l’esecuzione dell’OAMi è di competenza dei Cantoni. Mentre attualmente il rilascio di autorizzazioni e la vigilanza nel settore dell’accudimento extrafamiliare di minori sono gestiti da diversi uffici cantonali e comunali, in futuro questo compito dovrà essere svolto da un’unica autorità centrale cantonale. Occorrerà inoltre istituire un servizio specializzato cantonale, che dal punto di vista del personale potrebbe coincidere con l'autorità centrale cantonale (art. 4 cpv. 2). Inoltre, secondo l'articolo 4 i Cantoni devono svolgere diversi altri compiti.
D’altra parte i Cantoni non devono assumersi compiti totalmente nuovi. Si tratta semplicemente di una sorta di riorganizzazione generale, in quanto gli uffici comunali che si occupavano dell’autorizzazione e della vigilanza su famiglie affidatarie e strutture trasferiscono ora questo compito all’autorità cantonale unica e di conseguenza ne vengono sgravati. Soltanto il rilascio dell’autorizzazione ai genitori diurni, ai servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari e la vigilanza sugli stessi comporta un onere maggiore; inoltre, i semplici intermediari saranno soggetti all’obbligo di comunicazione e di vigilanza. Tuttavia, delegando alcuni compiti ai servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari autorizzati, il lavoro dei Cantoni viene notevolmente alleggerito nel settore del rilascio dell'autorizzazione ai genitori diurni o affidatari e della vigilanza. Infine, rispetto all'AP-2009, i posti per l’accudimento pres-