Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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carico dei genitori affidatari). Questa procedura corrisponde in linea di massima all’attuale procedura per i collocamenti in strutture, in cui è necessario chiedere un’autorizzazione prima di poter accogliere minori.

Questa modifica intende garantire che gli accertamenti relativi ai posti per l’accudimento vengano effettuati senza fretta, evitando per quanto possibile collocamenti successivi in altre famiglie o strutture. Per il bene del minore e per evitare un conflitto d'interessi, questa procedura prevede anche una suddivisione delle competenze: l'autorità cantonale specializzata provvede all'accertamento dei posti per l’accudimento, mentre la scelta del posto in occasione del collocamento concreto spetta ai genitori del minore o all'autorità competente. Il singolo accertamento dell'idoneità e la sorveglianza del rapporto di accudimento concreto spetta quindi alla persona o all'autorità che ha preso la decisione di collocare il minore (cfr. n. 2.2 e art. 3 cpv. 4).

2.8 Forme di mediazione

2.8.1 In generale

L’OAMin non disciplina alcun tipo di attività di mediazione nel settore dell’affidamento di minori. In seguito all’insorgere di problemi, soprattutto in occasione di collocamenti di minori all’estero, alcuni Cantoni hanno emanato disposizioni in materia. Con il termine «mediazione» si definisce oggi un'attività che comprende uno spettro molto ampio di possibilità dal punto di vista qualitativo: dalla semplice sistemazione in un posto per l’accudimento non autorizzato (sfruttando il limite di età e la durata minima dell'accoglimento attualmente in vigore) all'attività di organizzazioni specializzate che seguono sotto ogni aspetto i posti per l’accudimento procurati, così da creare per il minore un ambiente che lo aiuti non solo ad integrarsi nelle famiglie, ma anche ad affrontare la sua vita futura. Queste ultime erano contemplate dall'AP-2009, che disciplinava le organizzazioni preposte al collocamento assegnando loro determinati diritti e doveri.

Anche l'AP-2010 disciplina queste organizzazioni sotto il nuovo termine di «servizi di collocamento presso genitori affidatari», basandosi in linea di massima sul disciplinamento dell’AP-2009. Tuttavia, il nuovo avamprogetto va oltre e, tenendo conto delle numerose richieste dei partecipanti alla consultazione, contempla sotto il termine «servizi di collocamento presso genitori diurni» anche le organizzazioni che procurano in modo qualificato posti per l’accudimento diurno e seguono i rapporti di accudimento.

La modifica della denominazione è dovuta al fatto che il vecchio termine trasmette l'idea erronea che siano tali organizzazioni a collocare i minori. In realtà i minori continuano ad essere collocati dall’autorità o dalla persona che ha deciso il collocamento. La modifica della denominazione corrisponde alle proposte avanzate nell'ambito della consultazione. Per evitare disposizioni formulate in modo complicato si è reso necessario cambiare anche la denominazione «organizzazione di genitori diurni»; nell’AP-2010 la nuova denominazione è «servizio di collocamento presso genitori diurni». Dai paragoni effettuati con i Paesi limitrofi è emerso che le attività di un servizio di collocamento presso genitori diurni o genitori affidatari corrispondono ampiamente a quelle svolte rispettivamente dalle organizzazioni di genitori diurni e dalle organizzazioni preposte al collocamento.