Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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4. Rapporto con il diritto internazionale
4.1 Consiglio d'Europa: Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
La CEDU non contiene disposizioni particolari su minori accuditi; i loro diritti sono tuttavia tutelati analogamente a quelli di tutte le altre persone. Vi rientrano:
− art. 6 il diritto ad un processo equo;
− art. 8 il diritto al rispetto della vita privata e familiare;
− art. 9 il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
− art. 10 il diritto alla libertà d’espressione;
− art. 13 il diritto ad un ricorso effettivo.
La Svizzera non ha firmato e quindi neanche ratificato la Convenzione europea del 25 gennaio 199611 sull'esercizio dei diritti dei minori, che avrebbe permesso di statuire più chiaramente i diritti dei minori nelle legislazioni degli Stati contraenti.
4.2 Convenzioni dell'Aia
Per l’applicazione del diritto internazionale dei minori e le relative competenze sono di rilievo diverse convenzioni dell’Aia, istituite tra il 1956 e il 1996. Per il settore dell'accudimento extrafamiliare di minori e dell’adozione occorre menzionare le seguenti Convenzioni:
− Convenzione del 29 maggio 199312 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in
materia di adozione internazionale (Convenzione dell’Aia sull’adozione, CAA);
− Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 199613 concernente la competenza, la legge appli-
cabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori).
Oltre a statuire i diritti dei minori, tutte le convenzioni si esprimono anche in merito alle competenze, al diritto applicabile e alla procedura. L’articolo 33 della Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori contiene una disposizione sul collocamento di minori in una famiglia affidataria o in un istituto di un altro Stato contraente.
4.3 ONU
Secondo la Convenzione del 20 novembre 198914 sui diritti del fanciullo, entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997, in tutte le decisioni relative ai minori gli Stati contraenti devono tenere conto anzitutto dell’interesse del minore, garantendogli la protezione e le cure necessarie per il suo benessere. Le istituzioni e altri servizi responsabili della protezione e della cura dei minori devono disporre di adeguate conoscenze ed essere sottoposti a una vigilanza sufficiente (art. 3). Al minore è inoltre accordato il diritto di essere sentito (art. 12). Un articolo specifico è dedicato all’accudimento a tempo pieno di minori (art. 20): il minore accudito
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http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=160&CM=8&DF=2/19/2009&CL=ENG
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RS 0.211.221.311
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RS 0.211.231.011; FF 2007 2369 segg.; entrata in vigore il 1° luglio 2009
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