Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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riferimento ai delicati collocamenti all’estero, su cui spesso è più difficile esercitare la vigilanza, i requisiti professionali e organizzativi richiesti a un tale servizio offrono maggiori garanzie per il rispetto delle disposizioni legali.

L’accertamento individuale dell’idoneità, ovvero il cosiddetto «matching» che stabilisce se un minore è adatto per essere collocato in un determinato posto per l’accudimento, non rientra nell’ambito di attività degli intermediari. Questo compito è infatti riservato a chi decide il collocamento e ne è quindi responsabile. Se l’autorità di protezione dei minori o i genitori si rivolgono a un intermediario per la ricerca di posti di accudimento, restano comunque responsabili per l’idoneità di tali posti in relazione alle esigenze del minore da collocare. Devono inoltre seguire il rapporto di accudimento individuale ed esercitare la vigilanza su tale rapporto. Dal momento che l’attività di mediazione è permessa soltanto in riferimento a genitori affidatari e strutture autorizzati e soggetti a vigilanza, l’intermediario non procurerà posti per l’accudimento non autorizzati e/o non soggetti a vigilanza, perché ciò sarebbe contrario ai suoi interessi.

2.9 Diritti e doveri

2.9.1 In generale

L’attuale OAMin riporta in diversi articoli i doveri, in particolare dei genitori affilianti e degli istituti, menzionandone tuttavia raramente i diritti.

Per garantire che l'accudimento di minori risponda in tutti i Cantoni a determinati standard minimi, il capitolo 3 dell'AP-2010 riporta i diritti e i doveri delle diverse persone coinvolte in un rapporto di accudimento. Si tratta anzitutto dei destinatari dell’OAMi (genitori diurni, genitori affidatari, strutture, servizi di collocamento presso genitori diurni o affidatari e intermediari), ma anche dell’autorità che rilascia le autorizzazioni ed esercita la vigilanza, i cui diritti e doveri sono riportati nei capitoli di riferimento.

2.9.2 Contratto di accudimento

Nell'OAMin attualmente in vigore il contratto di accudimento non è disciplinato ed è citato soltanto nella sezione relativa alle disposizioni generali (art. 3 cpv. 2 lett. b OAMin). Oggi tuttavia la stipula di un contratto di accudimento scritto è da considerarsi assolutamente necessaria. La forma scritta non è una condizione di validità del contratto, che può essere concluso anche oralmente, tuttavia serve a garantire che le parti interessate da un rapporto di accudimento (genitori biologici, genitori incaricati dell'accudimento, strutture e autorità) siano d'accordo sui principali aspetti di tale rapporto e che tutte le persone che ne sono interessate conoscano precisamente i propri diritti e doveri. Per garantire in tutti i Cantoni il rispetto degli standard minimi nel settore dell’accudimento di minori, l’AP-2010, a differenza dell’AP-2009, prevede l’obbligo di stipulare un tale contratto soltanto per i rapporti di accudimento soggetti ad autorizzazione.

2.9.3 Competenze specialistiche, formazione e perfezionamento

L'esigenza della società odierna di un perfezionamento professionale continuo riguarda anche l'accudimento extrafamiliare di minori. Per questo motivo, l’avamprogetto prevede un adeguato perfezionamento non solo per gli operatori istituzionali (da cui a ragione possono