Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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con quest'ultima nel nuovo luogo di domicilio. L'articolo 73 capoverso 4 ricorda all'autorità che prende la decisione la sua responsabilità in materia.
Se i genitori affidatari intendono trasferirsi all’estero insieme al minore che accudiscono, la competente autorità di protezione dei minori deve prima eseguire accertamenti su un’eventuale permanenza del minore nella famiglia. Pur essendo necessario evitare per quanto possibile il collocamento presso un’altra famiglia, poiché per i minori tali cambiamenti sono difficili da affrontare, occorre allo stesso tempo tenere presente che con il trasferimento all’estero dei genitori affidatari si rischia di troncare o rendere più difficili i contatti con i genitori biologici o adottivi. La decisione va presa ponderando tutti gli interessi in gioco, ma il bene del minore deve essere considerato prioritario rispetto al desiderio dei genitori di mantenere i contatti con il minore affidato a terzi. L'AP-2010 elenca i principali motivi a giustificazione di una permanenza del minore presso la famiglia affidataria (art. 75 cpv. 3 ). La possibilità per il minore di trasferirsi all'estero insieme alla sua famiglia affidataria dipende in ultimo anche dalla decisione della competente autorità estera (art. 75 cpv. 4 in combinazione con l'art. 74 cpv. 4).
3. Basi legali
Il disciplinamento dell’accudimento extrafamiliare di minori si basa essenzialmente sulla competenza della Confederazione nell'ambito del diritto civile, sancita dall’articolo 122 Cost. A ciò si aggiungono l’articolo 11 (protezione dei fanciulli e degli adolescenti) e l’articolo 41 (obiettivi sociali).
La base legale dell’ordinanza sull'accudimento di minori è costituita dall’articolo 316 del Codice civile, il quale stabilisce che l’accoglimento di minori è soggetto ad autorizzazione e sottoposto a vigilanza. Per minore accudito non s'intende soltanto il minore accudito da terzi a tempo pieno per decisione di un'autorità, bensì in generale il minore accudito da terzi, indipendentemente da chi ha richiesto l'accudimento e dalla forma in cui viene eseguito7. Sono quindi contemplati sia i rapporti di accudimento diurno sia quelli a tempo pieno. L’emanazione di norme esecutive è delegata al Consiglio federale. Per quanto riguarda il diritto degli stranieri, l'OAMi si basa sull'articolo 30 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri.
Per il disciplinamento delle relazioni internazionali, l'AP-2010 si basa essenzialmente sulla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 19969 sulla protezione dei minori, soprattutto sull'articolo 33, nonché sulla legge federale del 21 dicembre 200710 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA), soprattutto sull'articolo 2.
7
FF 1974 II 1, pag. 90 segg.
8
RS 142.20
9 RS 0.211.231.011; FF 2007 2369; entrata in vigore il 1° luglio 2009 10 RS 211.222.32; FF 2007 2369; entrata in vigore il 1° luglio 2009