Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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II. Commento alle singole disposizioni
1. L’ordinanza sull’accudimento extrafamiliare di minori
1.1 Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
L'OAMi disciplina i requisiti per l'accudimento extrafamiliare di minori. L’accudimento è extrafamiliare quando il minore viene accudito al di fuori della casa dei genitori. L’età del minore è determinante soltanto nell’ambito dell’accudimento diurno. I destinatari dell'OAMi non sono più solo i fornitori di prestazioni esistenti, ossia i genitori diurni, i genitori affidatari e le strutture, ma anche le organizzazioni che collaborano con i genitori diurni o affidatari sulla base di un contratto, procurano posti per l’accudimento e seguono i rispettivi rapporti di accudimento fornendo il proprio sostegno: si tratta dei cosiddetti servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari.
La semplice attività di mediazione (segnalazione di un posto per l'accudimento in strutture o presso genitori affidatari autorizzati e soggiacenti a vigilanza), che sottostà solo all'obbligo di comunicazione, è oggetto di disciplinamento soltanto marginalmente.
Art. 2 Definizioni
La disposizione riporta le definizioni di una serie di termini rilevanti per stabilire in quali casi sussiste l'obbligo di autorizzazione.
Accudimento diurno
− Per posto per l'accudimento diurno nell'AP-2010 s'intende un'offerta di accudimento di
minori al di sotto dei 16 anni nel corso della giornata, per più di 10 ore a settimana e più di 12 settimane all'anno. Di conseguenza, chi accudisce un minore meno di 10 ore alla settimana non sottostà all'obbligo di autorizzazione nemmeno se svolge tale attività per più di 12 settimane all'anno. Analogamente, non si parla ancora di un posto per l'accudimento diurno ai sensi dell'OAMi, se l'accudimento comporta più di 10 ore alla settimana, ma non supera la durata di 12 settimane all'anno. A differenza dell'AP-2009, le ore settimanali minime vengono abbassate da 20 a 10, poiché con l'introduzione del criterio del compenso l'obbligo di autorizzazione è fondamentalmente legato all’esercizio di un’attività lucrativa. Esso riguarda pertanto principalmente l’accudimento diurno più o meno professionale e non l'accudimento fornito sotto forma di favore. Di conseguenza, i requisiti di qualità previsti dall'OAMi sono applicabili già a partire da una soglia di 10 ore settimanali.
L’obbligo di autorizzazione è previsto soltanto per l’accudimento di minori al di sotto dei 16 anni poiché, in particolare se il minore è accudito da genitori diurni, la necessità di protezione diminuisce con il progredire dell’età. Con il passare degli anni il minore diventa più autonomo ed è in grado di definire meglio le sue esigenze e anche di proteggersi; in altre parole, l’influenza dei genitori diurni si stempera. Del resto, l’accudimento di minori al di sopra dei 16 anni da parte di genitori diurni è un fenomeno piuttosto raro. Assoggettare all’obbligo di autorizzazione i rari rapporti di accudimento tra genitori diurni e minori al di sopra dei 16 anni sarebbe quindi sproporzionato.
− Per genitori diurni ai sensi dell’OAMi s'intendono persone che, dietro compenso, offrono
un determinato numero di posti per l'accudimento diurno. Le disposizioni concernenti i