Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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genitori diurni e quindi l'obbligo di autorizzazione sono pertanto applicabili a chiunque accudisca minori per 10 ore settimanali e per più di 12 settimane consecutive o più di 12 settimane complessive all'anno, di regola non offra più di quattro posti per l'accudimento diurno dietro compenso (art. 16 cpv. 1) e inoltre non possa far valere alcun motivo di esenzione ai sensi dell’articolo 7. Per quanto concerne il numero dei posti per l'accudimento diurno sono previste alcune deroghe (cfr. art. 16 cpv. 3).
− Le strutture diurne comprendono strutture quali l’asilo nido, il doposcuola, il centro diurno
per l’accoglienza di bambini, il servizio mensa e l’accudimento di minori prima o dopo l’orario scolastico. Non è possibile stilare un elenco esaustivo, poiché esistono forme di accudimento molto diverse per un notevole numero di minori e anche perché ne nasceranno altre ancora. Per strutture diurne ai sensi dell’OAMi s’intendono strutture che, dietro compenso, offrono un numero di posti per l'accudimento diurno superiore ai quattro previsti in linea di principio per i genitori diurni (art. 16 cpv. 1); se l'accudimento è offerto per più di 10 ore alla settimana e più di 12 settimane all'anno, a tali strutture sono applicabili le disposizioni concernenti le strutture diurne ed è necessaria una pertinente autorizzazione (deroghe: art. 16 cpv. 3). Chi gestisce una struttura diurna per sostenere le madri lavoratrici soltanto durante le vacanze scolastiche estive non è pertanto soggetto all'obbligo di autorizzazione.
− Il compenso non è teso a rimborsare le spese sostenute dai genitori diurni o affidatari,
dalle strutture o dai servizi, ma rappresenta una retribuzione finanziaria o in altra forma oppure una compensazione mediante prestazioni proprie dell’accudimento o della mediazione di posti. Le prestazioni di entrambe le parti devono quindi essere in un rapporto di scambio reciproco.
Accudimento a tempo pieno
− Per posto per l'accudimento a tempo pieno s'intende un'offerta per l'accudimento di mino-
ri per più di tre giorni e tre notti a settimana, e ciò per più di quattro settimane consecutive o più di dieci settimane nel corso dell'anno. Come per l'accudimento diurno, la durata massima per l'accudimento a tempo pieno senza obbligo di autorizzazione non può essere elusa tramite interruzioni intenzionali dopo un periodo di quattro settimane. Contrariamente all'accudimento diurno, non è invece necessario distinguere tra un servizio di accudimento fornito a titolo gratuito o dietro compenso. Inoltre, a differenza di quanto sancito dal diritto vigente e previsto per l'accudimento diurno, non è più fissato un limite d’età. Un accudimento a tempo pieno è infatti molto più incisivo per il minore rispetto a un accudimento diurno e quindi l'accertamento della situazione e la vigilanza esercitata su tali posti per l'accudimento assumono maggiore importanza. Nonostante le condizioni un po' più severe rispetto all'accudimento diurno, è garantito che l’accudimento sporadico presso conoscenti possa essere svolto senza autorizzazione. Non è per esempio necessaria alcuna autorizzazione se una conoscente accudisce un minore durante il giorno e la notte per quattro settimane consecutive o per dieci settimane nel corso di un anno mentre i genitori sono assenti per lavoro.
− Per genitori affidatari ai sensi dell’OAMi s'intendono persone che, dietro compenso o a
titolo gratuito, offrono un determinato numero di posti per l'accudimento a tempo pieno. Le disposizioni concernenti i genitori affidatari e, di conseguenza, l'obbligo di autorizzazione sono quindi applicabili a chiunque accudisca minori per più di tre giorni e tre notti alla settimana, e ciò per più di quattro settimane consecutive o più di dieci settimane complessive all'anno, di regola non offra più di tre posti per l'accudimento a tempo pieno