Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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1.2 Capitolo 2: Autorizzazione

1.2.1 Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 5 Principio

Le disposizioni vere e proprie sono precedute dall’affermazione del principio del bene del minore. Quest’ultimo va tenuto doppiamente in considerazione: da un punto di vista astratto, per giudicare se genitori diurni, genitori affidatari, strutture o servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari possano ottenere o mantenere l'autorizzazione; da un punto di vista più concreto, per valutare se, nel singolo caso, un rapporto di accudimento è giustificato o può essere proseguito. La disposizione è rivolta alle autorità che rilasciano autorizzazioni ed esercitano la vigilanza, ai genitori diurni, ai genitori affidatari, alle strutture che accolgono minori e ai servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari, che procurano posti e seguono i rapporti di accudimento fornendo il proprio sostegno.

Art. 6 Obbligo di autorizzazione

L’articolo 6 sancisce un obbligo di autorizzazione per l’accudimento extrafamiliare di minori e per la mediazione di posti per l’accudimento da parte di servizi qualificati di collocamento presso genitori diurni e affidatari, alle condizioni previste dall’OAMi. Sono quindi soggetti all’obbligo di autorizzazione:

1. secondo la lettera a:

− i genitori diurni ai sensi dell'articolo 2 lettera d, ovvero persone che, dietro compenso,

accudiscono uno o più minori - distribuiti su più posti per l'accudimento diurno - per più di 10 ore alla settimana e per 12 settimane complessive all'anno e che non possono far valere alcun motivo di esenzione secondo l'articolo 7;

− i genitori affidatari ai sensi dell'articolo 2 lettera h, ovvero persone che, dietro compenso

o a titolo gratuito, accudiscono uno o più minori - distribuiti su più posti per l'accudimento a tempo pieno - per più di tre giorni e tre notti alla settimana, e ciò per più di 4 settimane consecutive o 10 settimane complessive nel corso dell'anno, e che non possono far valere alcun motivo di esenzione secondo l'articolo 7;

− le strutture diurne ai sensi dell'articolo 2 lettera e che, dietro compenso, offrono di regola

più di quattro posti per l'accudimento diurno per più 10 ore alla settimana, e ciò per più di 12 settimane all'anno, e che non possono far valere alcun motivo di esenzione secondo l'articolo 7;

− le strutture a tempo pieno ai sensi dell'articolo 2 lettera i, che di regola offrono, dietro

compenso o a titolo gratuito, più di tre posti per l'accudimento a tempo pieno per più di 3 giorni e 3 notti alla settimana, e ciò per più di 4 settimane consecutive o più di 10 settimane complessive nel corso dell'anno, e che non possono far valere alcun motivo di esenzione secondo l'articolo 7;

2. secondo la lettera b: i servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari ai sensi

dell'articolo 2 lettere f e j.

Secondo questa disposizione occorre ottenere l’autorizzazione prima dell’accoglimento di un minore o prima che un servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari avvii le sue attività.