Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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dietro compenso o a titolo gratuito (art. 23 cpv. 1) e inoltre non possa far valere alcun motivo di esenzione ai sensi dell’articolo 7. L'ordinanza prevede deroghe al numero di posti per l'accudimento a tempo pieno offerti (cfr. art. 23 cpv. 3).

− Per strutture a tempo pieno s'intendono principalmente gli istituti che ospitano un numero

consistente di minori solitamente per un lungo periodo sia di giorno sia di notte. Chi gestisce una struttura a tempo pieno e intende offrire più di tre posti per l'accudimento a tempo pieno sottostà alle pertinenti disposizioni (deroghe previste all'art. 23 cpv. 3).

Servizi di collocamento presso genitori diurni e genitori affidatari

Si tratta di organizzazioni che procurano posti per l’accudimento presso genitori diurni o affidatari autorizzati, con cui concludono un contratto di collaborazione. Inoltre, tali organizzazioni forniscono anche diversi servizi per assicurare il bene del minore e dei suoi genitori diurni o affidatari. L’AP-2010 prevede che queste organizzazioni dispongano di conoscenze specifiche in materia e soddisfino requisiti severi. In compenso ottengono il diritto di reclutare autonomamente i genitori diurni o affidatari, esaminare la loro domanda e presentare alle autorità cantonali competenti la richiesta di rilascio dell’autorizzazione.

Art. 3 Autorità cantonale competente per l’autorizzazione e la vigilanza

In vista dell’auspicata professionalizzazione dell’attuale settore dell’affidamento di minori, il capoverso 3 statuisce che l’autorità centrale cantonale competente per l’autorizzazione e la vigilanza deve essere un’autorità specializzata. È importante che i membri di quest’autorità dispongano di una formazione adeguata e dell’esperienza necessaria per valutare l’idoneità dei futuri genitori diurni e affidatari, delle strutture e dei servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari.

Nella consapevolezza che taluni Cantoni si sono organizzati diversamente per l'accudimento diurno, la disposizione prevede che la competenza per il rilascio dell'autorizzazione e la vigilanza su genitori diurni, strutture diurne e servizi di collocamento presso genitori diurni possa essere affidata a un'altra autorità idonea (cpv. 2).

L'autorità cantonale è competente per i genitori diurni o affidatari domiciliati nel Cantone e per le strutture, i servizi di collocamento presso genitori diurni o affidatari oppure gli intermediari con sede o domicilio (se non si tratta di persone giuridiche) nel Cantone (cpv. 1 lett. a-c).

L’avamprogetto prevede l’istituzione di un’autorità centrale cantonale (cfr. n. 2.2) competente per il rilascio dell'autorizzazione e la vigilanza su genitori diurni, genitori affidatari, strutture e servizi di collocamento presso genitori diurni o affidatari nonché intermediari (questi ultimi sono interessati soltanto dalla vigilanza). Ne consegue una suddivisione delle competenze nell'ambito dell'accudimento extrafamiliare di minori: un'autorità centrale cantonale si occuperà degli accertamenti di base, del rilascio dell'autorizzazione nonché della vigilanza generale sul posto per l'accudimento, mentre i genitori, l'autorità competente per il collocamento o eventualmente il servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari saranno incaricati, nel caso concreto, di scegliere i genitori diurni, i genitori affidatari o la struttura (accertamento dell'idoneità individuale atto a stabilire l'affinità tra minore e genitori diurni o affidatari oppure struttura); dopo aver emesso la pertinente decisione, la persona o l'autorità che ha collocato il minore vigilerà invece sul rapporto di accudimento nel singolo caso. Lo scopo è di concentrare – come nel caso delle adozioni – le conoscenze specialistiche e le esperienze nell’ambito dell’accudimento extrafamiliare di minori presso un’unica autorità. Oltre a ciò