Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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questa suddivisione permette di evitare conflitti d’interesse che possono insorgere qualora tutti i compiti fossero svolti da un’unica autorità. Considerato che molti collocamenti avvengono a livello intercantonale, questa soluzione agevola la collaborazione tra Cantoni, nell’interesse del bene del minore. La suddivisione dei compiti sgrava anche le autorità di protezione dei minori (oggi ancora denominate «autorità tutorie comunali») che non dovranno più eseguire accertamenti dell’idoneità esaustivi prima di poter affidare un minore a genitori affidatari, ma si potranno limitare all’accertamento dell’idoneità individuale (affinità tra minore e genitori affidatari) nonché all’accompagnamento e alla vigilanza sul rapporto di accudimento concreto (cpv. 4).

Art. 4 Provvedimenti cantonali

Diversamente da quanto sancisce il diritto vigente, che riserva ai Cantoni unicamente il compito di «promuovere l’affiliazione» (art. 3 cpv. 2 OAMin), l’AP-2010 statuisce l’obbligo per i Cantoni di adottare provvedimenti per garantire l’alta qualità dell’accudimento (cpv. 1), promuovendo in particolare il perfezionamento professionale e la consulenza alle persone incaricate dell’accudimento. Soprattutto i genitori affidatari accudiscono a tempo pieno perlopiù minori collocati sulla base di una decisione dell’autorità di protezione dei minori. L’accudimento di questo tipo di minori è spesso impegnativo e richiede una formazione e un perfezionamento adeguati dei genitori affidatari. Per assicurare che questi ultimi soddisfino i requisiti necessari non basta assoggettarli a un obbligo di formazione e perfezionamento: per raggiungere l’obiettivo della revisione di garantire un accudimento di minori di alta qualità è necessario che i Cantoni sostengano i genitori affidatari, ad esempio assumendosi una parte dei costi. Tra i provvedimenti cantonali rientra pure l’impegno di garantire un numero adeguato di posti per l'accudimento, in particolare a tempo pieno.

Secondo l’avamprogetto di consultazione i Cantoni designano un servizio specializzato che fornisce consulenza alle persone che accudiscono minori, in particolare ai genitori diurni e affidatari (cpv. 2). Questo compito potrebbe essere affidato all’autorità centrale cantonale. La disposizione prevede inoltre che i genitori che accudiscono minori ricevano il sostegno necessario anche nelle situazioni di crisi acuta, indipendentemente dal momento in cui queste insorgono. I Cantoni devono quindi assicurare che le persone incaricate dell’accudimento, in particolare i genitori affidatari, siano sostenute e aiutate anche al di fuori dei consueti orari di lavoro. A tal fine più Cantoni potrebbero istituire un servizio permanente comune o affidare questo compito a un ufficio al di fuori dell'amministrazione, ad esempio a un servizio di collocamento presso genitori affidatari.

Dal momento che possono fornire alle persone interessate informazioni sugli attori coinvolti nel loro territorio nell'affidamento di minori (persone, strutture e servizi), conformemente al capoverso 3 i Cantoni devono tenere pertinenti elenchi.

Il diritto vigente prevede già il diritto dei Cantoni di emanare disposizioni a tutela dei minori accuditi da terzi che vanno oltre quelle dell’OAMin (art. 3 cpv. 1 OAMin). Anche l’AP-2009 prevedeva questa possibilità (art. 4 cpv. 4 AP-2009). L'AP-2010 riprende questa disposizione (cpv. 4) modificandola leggermente, poiché, al fine di permettere una migliore comprensione, cita esplicitamente le possibilità che hanno i Cantoni. Questi ultimi possono per esempio introdurre un obbligo di autorizzazione generale anche per l’accudimento diurno di minori da parte di parenti e affini, prevedere requisiti più severi per le strutture diurne soggette all’obbligo di autorizzazione o anche sottoporre a tale obbligo i semplici intermediari.