Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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I semplici intermediari non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione, bensì soltanto all'obbligo di comunicazione e alla vigilanza (art. 58 e 66).

Per i collocamenti all'estero valgono inoltre disposizioni particolari (cfr. cap. 5 AP-OAMi).

Art. 7 Esenzione dall’obbligo di autorizzazione

La disposizione prevede una serie di motivi che esentano dall'obbligo di autorizzazione:

− la prima deroga (cpv. 1 lett. a n. 1 e 2) riguarda l'accudimento da parte di parenti e altre

persone vicine ai genitori, indipendentemente dal fatto che la prestazione avvenga dietro compenso oppure a titolo gratuito. Per «persone vicine ai genitori» s’intendono gli amici stretti, come per esempio la madrina o il padrino. In questa cerchia non rientrano invece i semplici vicini o conoscenti. Per esempio, una madre diurna che appare subito simpatica e a cui i genitori danno del tu già dopo pochi incontri non può essere considerata una persona vicina ai genitori. Tuttavia, è possibile che nel corso degli anni si sviluppi un'amicizia stretta, per cui con il tempo la madre diurna potrebbe diventare una cara amica, che di conseguenza non necessita più dell'autorizzazione;

− sono esentati dall'obbligo di autorizzazione anche i servizi di accudimento dietro com-

penso organizzati dai genitori di diversi minori, a condizione che non sia necessario assumere terzi, poiché altrimenti il servizio di accudimento si trasformerebbe in una struttura diurna che fornisce le proprie prestazioni dietro compenso (cpv. 1 lett. b);

− come già previsto nel diritto vigente (art. 13 cpv. 2 lett. c OAMin), fatte salve eventuali

disposizioni cantonali divergenti, sono esentati dall'obbligo di autorizzazione i campi di vacanza, che in ogni caso durano raramente più di quattro settimane (cpv. 1 lett. c);

− a seguito delle critiche avanzate nel corso della procedura di consultazione, la lettera d

esenta esplicitamente dall'obbligo di autorizzazione chi si occupa dell’accudimento e della mediazione di posti nell’ambito di programmi di scambio o soggiorni alla pari. Rientrano in questa disposizione anche altre offerte simili, come per esempio un soggiorno settimanale di un apprendista minorenne presso una famiglia per poter dormire nelle vicinanze del proprio luogo di formazione;

− le ulteriori deroghe (cpv. 1 lett. e ed f) corrispondono a quelle già previste dal diritto vi-

gente (art. 13 cpv. 2 lett. a e b OAMin).

Dalle definizioni dell'articolo 2 consegue inoltre che non è necessaria alcuna autorizzazione per:

− i genitori diurni e le strutture diurne che accudiscono minori a titolo gratuito;

− l'accudimento diurno fornito dietro compenso che non raggiunge la durata minima sog-

getta all’obbligo di autorizzazione, ovvero meno di 10 ore alla settimana o meno di 12 settimane all'anno;

− i genitori affidatari o le strutture a tempo pieno che accudiscono minori, dietro compenso

o a titolo gratuito, per meno di tre giorni e tre notti alla settimana o meno di quattro settimane consecutive oppure dieci settimane complessive nel corso dell'anno.

Il capoverso 2 offre ai Cantoni la possibilità di prevedere ulteriori deroghe, sempreché l’accertamento dell’idoneità e la vigilanza restino garantiti. Tali deroghe sono quindi ammes-