Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo

se se una struttura speciale è già soggetta a un obbligo di autorizzazione e vigilanza, ad esempio in virtù della legislazione scolastica cantonale.

Art. 8 Collocamento per decisione di un'autorità

Anche le autorità possono sistemare i minori soltanto presso persone incaricate dell'accudimento o strutture che dispongano già di un'autorizzazione (cpv. 1). In questo modo è chiarito che non è ammessa la prassi attualmente molto diffusa secondo cui l’accertamento dell’idoneità dei genitori affidatari e il rilascio dell’autorizzazione avviene quando il minore è già stato accolto. In casi giustificati un minore può essere eccezionalmente affidato anche a qualcuno che non dispone ancora di un'autorizzazione (cpv. 2). Tali collocamenti eccezionali sono ammessi quando la situazione richiede che si agisca velocemente e, nonostante una ricerca esaustiva, non si riescono a trovare persone o strutture già in possesso di un'autorizzazione oppure nel caso di collocamenti previsti per pochi giorni. Gli addetti all'accudimento cui si ricorre ripetutamente come soluzione transitoria per collocamenti a breve termine sono invece soggetti all'obbligo di autorizzazione. Anche in queste situazioni eccezionali il bene del minore resta prioritario: in nessun caso deve essere collocato in un posto evidentemente o presumibilmente non adatto alle sue esigenze, per esempio perché le persone incaricate dell'accudimento non sono in grado di occuparsene per motivi di salute.

I collocamenti per decisione di un'autorità sono di solito la conseguenza di una revoca della custodia parentale a seguito di misure di protezione dei minori. Nel caso di minori da collocare per decisione di un'autorità, non ha importanza che la prestazione venga fornita dietro compenso o meno oppure che le persone incaricate dell'accudimento abbiano un determinato rapporto con i genitori. È invece fondamentale che l'autorità competente revochi la custodia parentale ogniqualvolta la situazione richieda un collocamento extrafamiliare, e che non si limiti a convincere o spingere i genitori ad acconsentire a tale collocamento.

Sono soggetti all’obbligo di autorizzazione anche gli interventi in situazioni di crisi, ovvero collocamenti time out o d’emergenza per decisione di un’autorità. Spesso queste forme di accudimento durano soltanto per un periodo limitato, ovvero per pochi giorni o settimane, e impongono requisiti severi agli addetti all’accudimento. Nella maggior parte dei casi, i minori in una situazione di crisi acuta necessitano di un accudimento speciale che mette rapidamente in difficoltà i genitori affidatari o anche le strutture sprovviste dei requisiti necessari.

Ai collocamenti in situazioni di crisi è legata una prassi attualmente molto diffusa secondo cui specialmente le strutture già in possesso di un’autorizzazione affidano i minori accuditi, ad esempio nell’ambito di un collocamento time out, a una famiglia o ad altre strutture in Svizzera o all’estero senza che queste dispongano di una pertinente autorizzazione. Il capoverso 3 precisa la situazione legale rispondendo a un’esigenza particolare delle cerchie interessate: già oggi, infatti, l’esternalizzazione dell’accudimento sarebbe soggetta all’obbligo di autorizzazione.

Art. 9 Divieto di accudimento

In tutti i casi in cui l'accudimento di minori non è soggetto all'obbligo di autorizzazione, sulla base dell'articolo 9 è possibile vietare l'accudimento sia diurno sia a tempo pieno se gli addetti all'accudimento non sono adatti o le condizioni sono manifestamente insufficienti. Questa disposizione, che ricorre anche nel diritto vigente (art. 1 cpv. 2 OAMin), concretizza la