Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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spese per un aumento dell’attività di vigilanza provocato per negligenza grave o intenzionale e non giustificabile possono essere invece addebitate alle persone che le causano.
1.5 Capitolo 5: Relazioni internazionali
1.5.1 Sezione 1: Accudimento di minori con domicilio o luogo di dimora abituale all'estero da parte di genitori affidatari e strutture a tempo pieno in Svizzera
Art. 68 Accudimento da parte di persone con domicilio in Svizzera
La disposizione del capoverso 1 è stata ripresa, limitatamente all’accoglimento di minori stranieri, dal diritto in vigore (art. 6 OAMin), in cui era stata inserita per disciplinare una situazione che oggigiorno quasi non si verifica più: si pensava a persone che portavano minori in Svizzera con l'intenzione di adottarli, senza aver prima ottenuto la necessaria autorizzazione. Oggi si tratta piuttosto dell'accoglimento in Svizzera di minori legati da un rapporto di parentela o di figli di conoscenti domiciliati all'estero, ad esempio perché i genitori desiderano dare loro una formazione migliore o perché non vi è nessuno nel Paese d'origine che possa accudirli. Si pensi tuttavia anche a situazioni analoghe a quelle contemplate dall'articolo 74, ovvero al collocamento in Svizzera di un minore con domicilio o luogo di dimora abituale all'estero deciso da un'autorità estera come collocamento time-out o per altri motivi. In linea di principio, analogamente ai casi di accudimento nell'ambito del territorio svizzero, l'autorizzazione si rende necessaria quando l'accudimento raggiunge l'intensità prevista nelle definizioni dell'articolo 2 e non è possibile far valere alcun motivo di esenzione ai sensi dell'articolo 7, oppure quando l'accudimento è disposto da un'autorità (art. 8). Non è quindi necessaria alcuna autorizzazione se genitori che vivono in Sudamerica affidano il proprio figlio ai nonni in Svizzera (motivo di esenzione ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a n. 1). Tuttavia, se il minore è straniero, vanno rispettate le disposizioni del diritto degli stranieri.
Oltre alla domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 25, devono essere presentate anche due dichiarazioni scritte aggiuntive: la prima contiene la decisione motivata della competente autorità estera per il collocamento del minore in Svizzera (cpv. 2 lett. a), oppure, se il rapporto di accudimento non è istituito per decisione di un'autorità, il pertinente consenso del rappresentante legale del minore insieme al motivo del suo collocamento (cpv. 2 lett. b); la seconda attesta che il mantenimento del minore straniero è assicurato per la durata della permanenza in Svizzera (cpv. 3). Lo Stato non deve essere costretto a provvedere ai minori stranieri che le persone decidono di portare in Svizzera. Per quanto concerne questa forma speciale di accoglienza di minori con domicilio o luogo di dimora abituale all'estero, l'autorizzazione viene rilasciata con riferimento al minore e non alle persone che lo accudiscono. Per tale motivo i genitori affidatari che già dispongono di un'autorizzazione all'accudimento di minori devono comunque richiedere un'ulteriore autorizzazione se desiderano accogliere un minore dall'estero (cpv. 1).
In caso di mancato consenso dell'autorità estera o se per altri motivi sono necessarie ulteriori informazioni, il capoverso 4 invita l'autorità cantonale a contattare l'autorità centrale competente per i rapimenti internazionali e per le due Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (art. 2 cpv. 1 LF-RMA18). Se manca il consenso del rappresentante legale
18 Legge federale sul rapimento internazionale di minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA; RS 211.222.32).