Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine

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Art. 60 Rapporto

Gli intermediari soggetti all'obbligo di comunicazione devono presentare ogni anno all’autorità cantonale un rapporto sulla loro attività di mediazione in cui vanno riportate le informazioni essenziali (cpv. 2).

Art. 61 Dati statistici

Come le strutture, le persone incaricate dell’accudimento e i servizi di collocamento soggetti all’obbligo di autorizzazione, anche gli intermediari soggetti all’obbligo di comunicazione devono trasmettere all'autorità designata dal Cantone (art. 78 cpv. 3) i dati statistici previsti dall’autorità cantonale (cfr. art. 12 cpv. 3).

1.4 Capitolo 4: Vigilanza

Art. 62 Vigilanza su genitori diurni, genitori affidatari e strutture

La disposizione prevede che i genitori diurni e le strutture diurne siano sottoposti ad almeno una visita ogni due anni, mentre per i genitori affidatari e le strutture a tempo pieno è prevista una visita all'anno. La vigilanza deve essere svolta da collaboratori esperti dell’autorità cantonale centrale, con le necessarie conoscenze professionali, non riguardanti soltanto cognizioni precise sul diritto applicabile, bensì anche conoscenze specifiche ed esperienza nell’accudimento dei minori, di cui devono essere in grado di valutare la situazione. A tal fine possono ad esempio interrogare personalmente il minore in assenza dei genitori diurni o affidatari. Se vi sono dubbi fondati sull'idoneità dei genitori incaricati dell'accudimento o delle strutture, è possibile effettuare una visita senza preavviso. Per verificare se sono ancora soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione (cpv. 2) è previsto anche un controllo regolare degli estratti del casellario giudiziale.

Il capoverso 3 si riferisce a minori collocati presso terzi per decisione di un’autorità. Nella maggior parte dei casi si tratta di rapporti di accudimento a tempo pieno. Tale disposizione è molto importante nella misura in cui le autorità cantonali esercitano innanzitutto la vigilanza sui genitori diurni, sui genitori affidatari e sulle strutture e non sul rapporto di accudimento individuale. La vigilanza sull'accudimento di un minore nel singolo caso resta piuttosto di competenza della persona o dell'autorità che ha deciso il collocamento (cfr. art. 3 cpv. 4). Qualora nel singolo caso la vigilanza o l’accompagnamento si rivelassero insufficienti, occorre fare presente alla persona o all’autorità competente i suoi doveri di vigilanza ed esortarla a prendere le pertinenti misure.

Il capoverso 4 disciplina la vigilanza su genitori diurni e affidatari che hanno concluso un contratto di collaborazione con un pertinente servizio di collocamento e che soggiacciono alla vigilanza da parte di tale servizio. Questa disposizione autorizza l’autorità cantonale competente a ridurre la propria attività di vigilanza proporzionalmente ai compiti trasferiti al servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari. Tuttavia, se il rapporto di vigilanza presentato dal servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari (cfr. art. 63 cpv. 2) dà adito a dubbi sulla sua correttezza oppure se pervengono diversi reclami nei confronti di determinati genitori diurni o affidatari, l'autorità cantonale non può più affidare i compiti di vigilanza a tale servizio, bensì deve assumerne il controllo totale. Se le persone incaricate dell’accudimento non hanno il proprio domicilio nello stesso Cantone in cui ha sede o domicilio il pertinente servizio di collocamento, l’autorità cantonale di vigilanza competente per tale