Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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Art. 54 Doveri dei servizi di collocamento presso genitori affidatari in caso di collocamento
deciso dalle autorità
Cfr. le spiegazioni all'articolo 45.
Art. 55 Comunicazioni relative al minore
Cfr. le spiegazioni all’articolo 40.
Art. 56 Comunicazione di cambiamenti importanti
La disposizione si riferisce agli eventi che incidono sulle condizioni di rilascio dell’autorizzazione, per esempio se il servizio di collocamento presso genitori affidatari non dispone più di un numero sufficiente di collaboratori qualificati per esaminare le richieste di autorizzazione come genitori affidatari o per offrire sostegno ed esercitare la vigilanza sui genitori affidatari con cui tale servizio ha concluso un contratto di collaborazione.
Art. 57 Trasmissione dei dati statistici
Cfr. le spiegazioni all'articolo 42.
1.3.5 Sezione 5: Intermediari
Art. 58 Obbligo di comunicazione
Questa disposizione disciplina l’attività degli intermediari che, dietro compenso, si limitano a procurare posti per l’accudimento a tempo pieno senza seguire successivamente il rapporto di accudimento con il proprio sostegno e con altre prestazioni. Tali intermediari devono comunicare la propria attività all'autorità cantonale (cfr. anche art. 2 lett. k). Con questa disposizione l’AP-2010 tiene conto delle critiche formulate nel corso della procedura di consultazione del 2009 che chiedevano un maggiore controllo dell'attività degli intermediari. Gli intermediari che procurano soltanto posti per l’accudimento diurno non sono soggetti all’obbligo di comunicazione.
I Cantoni possono esercitare il loro diritto di prevedere ulteriori requisiti per gli intermediari, come per esempio l'obbligo di autorizzazione.
Art. 59 Posti per l’accudimento all'estero
Alla luce dei rischi che ne derivano, la mediazione di posti per l’accudimento a tempo pieno all’estero non è ammessa. Gli intermediari che intendessero procurare posti all’estero devono soddisfare i requisiti posti ai servizi di collocamento presso genitori affidatari e richiedere una pertinente autorizzazione.