Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 14 pagine

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la prassi a non ricorrere a collocamenti da parte di un’autorità e convincere i genitori a collocare «di propria iniziativa» il proprio figlio presso genitori affidatari anche in casi che rientrano nell’ambito delle misure di protezione dei minori (AI, AR, BL, BS NW, UR, ZG; UCS). In questi casi l’autorità competente non pronuncia una revoca della custodia parentale e non ordina un collocamento extrafamiliare in senso formale. Questo modo di procedere viene scelto al fine di preservare per quanto possibile l’autonomia dei genitori ed evitare al bambino conflitti di lealtà Un siffatto collocamento verrebbe quindi considerato un collocamento su iniziativa dei genitori, per il quale, in virtù della delega prevista dall’AP-2010, i parenti non avrebbero più bisogno di un’autorizzazione. Di conseguenza un notevole numero di accudimenti a tempo pieno non sarebbero più soggetti ad autorizzazione. Infatti, nel settore dell’accudimento a tempo pieno il 50 per cento dei genitori affidatari ha un rapporto di parentela con i genitori e il 20 per cento sono persone vicine a questi ultimi (AR; Verdi; CDOS). Poiché tuttavia in questi casi i genitori non agiscono interamente di propria iniziativa, non si può neppure concedere loro di scegliere liberamente le persone affidatarie. Queste ultime dovrebbero essere titolari di un’autorizzazione e sottoposte alla vigilanza delle autorità. Non sarebbe nell’interesse del bene dei minori e sarebbe contrario ai principi della sussidiarietà e della proporzionalità se in futuro i collocamenti ordinati formalmente dalle autorità dovessero aumentare soltanto per continuare a garantire la vigilanza (AI). Vi è inoltre da temere che in virtù di questa disposizione i genitori potrebbero sottrarsi a un sostegno appropriato o addirittura a una misura, collocando, dopo un primo contatto con le autorità, il proprio figlio «di propria iniziativa» presso parenti o conoscenti. In tal modo i genitori e i genitori affidatari si sottrarrebbero all’accompagnamento specialistico necessario, il che non è nell’interesse del minore (BE). Due Cantoni (OW, UR) chiedono pertanto esplicitamente di riesaminare l’accudimento a tempo pieno tenendo maggiormente conto della protezione del minore (in particolare riesame delle deroghe all’obbligo di autorizzazione). Il settore dell’accudimento a tempo pieno dovrebbe essere disciplinato in modo tale da soddisfare le esigenze della protezione dei minori (BE; PPD). Infine, la PKAS chiede che i principi della protezione dei minori vengano applicati non soltanto ai minori collocati a tempo pieno su ordine di un’autorità, bensì anche a quelli collocati a tempo pieno su iniziativa dei genitori e che il criterio della protezione del minore sia inserito in tal senso nell’ordinanza.

4.7 Rilevamenti statistici

Mentre il PLR ritiene che l’onere supplementare necessario per i previsti rilevamenti statistici sia completamente sproporzionato rispetto alle informazioni che se ne possono trarre e tre Cantoni (GE, TG, VS) sono del parere che i rilevamenti richiedano un onere amministrativo notevole, altri partecipanti mettono in dubbio il senso dei rilevamenti, visto che sono limitati ai rapporti di accudimento soggetti ad autorizzazione e quindi la statistica non terrebbe conto di tutti gli altri rapporti di accudimento (AG, AI, AR, BL, BS, FR, UR; CDOS, FD-CH). A tale proposito la CSP esprime il suo rammarico, mentre Int sottolinea l’importanza dei rilevamenti statistici, che sono necessari per garantire maggiormente il bene e i diritti dei minori nel settore dell’accudimento extrafamiliare. Si chiede pertanto di includere nella statistica tutti i rapporti di accudimento formalizzati, indipendentemente dall’obbligo di autorizzazione (net), oppure tutti i rapporti di accudimento di più di 10 ore alla settimana (USS), in modo da garantire una statistica affidabile. Anche in vista dell’attuazione delle raccomandazioni del Comitato dell’ONU sui diritti del fanciullo si esigono ampi rilevamenti statistici nel settore dell’accudimento di minori (DBCH). Anche la Com-