Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati
2. Approvazione senza riserve
Quattro Cantoni (GL, GR, UR, ZG) approvano l’avamprogetto senza riserve.
3. Le riserve più importanti
Restrizione del margine d’apprezzamento del giudice
BE, SH, VD, ZH, GDS, SH Justiz, ASM, UNIFR e UNILU sono contrari alla trasformazione delle disposizioni potestative in disposizioni imperative. BL e TG dubitano che lo stralcio di diverse disposizioni potestative dia buoni risultati nella prassi e ritengono piuttosto che restringano inutilmente il margine d’apprezzamento del giudice.
I pareri sono controversi in merito all’introduzione, alla soppressione o all’aumento delle pene minime. La soppressione della pena pecuniaria minima di 30 aliquote giornaliere non ha suscitato molte resistenze (UNIFR) oppure è stata accolta esplicitamente con favore (ZH, PLR, UNILU). 10 partecipanti (SH, VD, PLR, ASM, SH Justiz, UNIFR, UNILU, GDS, CAIS, Conferenza svizzera dei procuratori pubblici) rifiutano o mettono perlomeno in dubbio l’introduzione o l’aumento delle pene minime, rinviando alla restrizione del margine d’apprezzamento del giudice. Uno stesso numero di partecipanti accoglie con favore le nuove o le maggiori pene minime oppure propone pene minime diverse da quelle previste dall’avamprogetto (BS, FR, NW, OW, SO, SZ, ZH, PPD, UDC, FSFP).
Singole disposizioni penali di interesse particolare
12 partecipanti9 sono esplicitamente a favore della proposta di stralciare l’articolo 116 (infanticidio). Sei partecipanti10 sono contrari allo stralcio. Il PS, ad esempio, osserva che la figura di reato continua a essere necessaria per rendere giustizia a casi tragici specifici che, anche se raramente, si verificano tuttora. Le «situazioni molto difficili», che il rapporto giudica anacronistiche, possono verificarsi anche oggi, in particolare in costellazioni a sfondo migratorio.
19 partecipanti11 approvano la proposta di aumentare da tre a cinque anni la pena detentiva massima in caso di omicidio colposo (art. 117). Tre altri Cantoni12 sono in generale a favore dell’aumento delle pene massime in caso di reati contro la vita e l’integrità della persona. Sei partecipanti13 sono invece contrari a tale aumento. NW osserva che in seguito all’aumento delle pene negli articoli 117 e 125 capoverso 2, previsto anche in seguito alla discussione in merito ai «conducenti spericolati», le figure di reato saranno considerate dei crimini. In considerazione del fatto che il diritto penale svizzero si orienta sulla colpa, tale inasprimento appare inappropriato, poiché sotto il profilo della colpa un reato commesso per negligenza è nettamente meno grave. Anche l’utilità pratica, a cui allude il rapporto, appare dubbia, poiché anche in futuro occorrerà distinguere tra omicidio per dolo (eventuale) e omicidio colposo.
12 partecipanti14 approvano la proposta di aumentare a cinque anni la pena detentiva massima in caso di lesioni gravi (art. 125 cpv. 2), mentre sei15 la respingono.
Una maggioranza di partecipanti respinge la proposta di aumentare la pena minima in caso
9 BS, GE, JU, LU, OW, SO, ZH, PLR, UDC, SH Justiz, ASM, UNIGE. 10 VD, PS, CP, GDS, UNIFR, UNILU. 11 AG, GE, LU, OW, SH, SO, TI, VD, ZH, PPD, PEV, PLR, PS, UDC, upi, CAIS, SH Justiz, ASM, UNIGE. 12 BL, SH, ZG. 13 JU, NW, CP, GDS, UNIFR, UNILU. 14 AG, GE, SH, SO, VD, ZH, PPD, PEV, upi, SH Justiz, ASM, UNIGE. 15 JU, NW, PS, CP, UNIFR, UNILU.