Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

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Titolo primo: Dei reati contro la vita e l’integrità della persona

Osservazioni preliminari in merito ai reati contro la vita e l’integrità della persona

BL, SH e ZG appoggiano la proposta dell’avamprogetto di aumentare le pene massime per la commissione di reati contro la vita e l’integrità della persona.

Il PPD osserva che occorre sottoporre a un’analisi approfondita l’intero ambito (vie di fatto, lesioni semplici, lesioni gravi). In particolare nel caso delle bande giovanili si può spesso constatare un’escalation progressiva che può andare dalle vie di fatto a forme sempre più intense di lesioni semplici fino ad arrivare a lesioni gravi. Come giustamente constatato nel rapporto esplicativo, in seguito ai progressi della medicina, lesioni che fino a qualche anno fa erano considerate lesioni gravi sono ora considerate lesioni semplici. Non ne consegue tuttavia un aumento del grado di illiceità delle lesioni gravi, bensì la trasformazione di figure di reato con un notevole grado di illiceità in lesioni semplici. La gamma degli atti contemplati dall’articolo 123 CP è stata estesa. Occorrerebbe pertanto valutare se non mettere a disposizione del giudice linee guida, creando ad esempio determinate figure di reato qualificate.

1.3. Articolo 116 Infanticidio

Abrogato

BS, GE, JU, LU, OW, SO, ZH, PLR, UDC, SH Justiz, ASM e UNIGE sono favorevoli all’abrogazione dell’articolo 116.

VD e GDS respingono l’abrogazione dell’articolo 116. Anche il PS è contrario poiché ritiene che la figura di reato resta necessaria per tenere conto di casi tragici specifici che – anche se raramente – si verificano tuttora. Non va dimenticato che le «situazioni molto difficili», che il rapporto esplicativo giudica anacronistiche, possono verificarsi tuttora, soprattutto in situazioni a sfondo migratorio.

Anche UNILU è contraria all’abrogazione e osserva che la spiegazione del rapporto non rispecchia la realtà. È vero che la situazione specifica di una madre nubile è oggi fondamentalmente diversa rispetto all’epoca dell’emanazione del CP e pertanto negli ultimi 25 anni il numero di condanne secondo l’articolo 116 è stato esiguo (da 0 a 3 all’anno). Ma ciò non significa che una futura madre nubile non possa sentirsi esposta a determinate costrizioni. Il fatto che il reato non venga quasi più commesso non è un argomento a favore dell’abrogazione, soprattutto nei casi in cui, come nell’articolo 116, una disposizione penale tiene conto della situazione particolare della persona che commette un reato. In caso di abrogazione, infatti, entrerebbero in linea di conto soltanto gli articoli 111 e 113 CP. Inoltre, secondo il PS non è vero che sia urtante il fatto che la disposizione si applica anche nei casi in cui la madre ha deciso di commettere l’infanticidio già prima del parto. Infatti, il legislatore presuppone giustamente che la pena più mite prevista dall’articolo 116 è motivata dalla situazione fisiologica eccezionale della partoriente; una situazione in cui quest’ultima viene a trovarsi indipendentemente da una decisione di agire presa già prima del parto e indipendentemente dalla sua volontà. Si può senza problemi tenere conto di questi casi di premeditazione nel quadro della commisurazione ordinaria della pena, pronunciando una pena maggiore rispetto a quella prevista per una donna che ha deciso di commettere l’infanticidio soltanto dopo il parto.

Anche UNIFR è contraria all’abrogazione dell’articolo 116, pur riconoscendo che oggi, con la possibilità dell’aborto e grazie ai valori mutati della società, ci si può chiedere in che misura