Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
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l’uccisione di un neonato debba essere trattata in modo privilegiato. Tuttavia i mutamenti sociali non coinvolgono in modo uniforme tutti i gruppi della società. Altrimenti non si potrebbe spiegare il fatto che ancora oggi vengano abbandonati ed esposti neonati. Inoltre, pur essendo identico il concetto di base delle tre figure di reato (figura di base art. 111 CP), il trattamento privilegiato (art. 113 CP) o l’aggravante (art. 112 CP) presuppongono ulteriori o diverse caratteristiche della fattispecie. L’abrogazione è pertanto inopportuna anche in virtù del principio di determinatezza secondo l’articolo 1 CP. Ciò risulta anche dalle spiegazioni del rapporto esplicativo, secondo cui il giudice può attenuare la pena applicando l’articolo 19 capoverso 2 CP e l’articolo 48 CO (art. 111 e 112 CP) o qualificando il reato in applicazione dell’articolo 113 CP. Dal rapporto tuttavia non risulta in quali casi l’infanticidio vada qualificato come omicidio passionale, omicidio intenzionale o addirittura assassinio.
Anche il Centre patronale è contrario all’abrogazione dell’articolo 116, poiché ritiene errato il punto di vista espresso nel rapporto esplicativo. Gli articoli 111 e 112 CP prevedono pene minime che superano notevolmente le attuali pene massime per l’infanticidio, il che indurrà il giudice a punire molto più severamente tale reato, anche se applica le disposizioni della PG-CP. Inoltre l’articolo 113 va applicato con ritegno, dato che l’autore del reato deve essere in balia di una violenta commozione dell’animo affinché le circostanze siano scusabili. Inoltre è difficile comprendere i motivi dell’abrogazione, poiché attualmente si tende piuttosto ad agevolare l’interruzione della gravidanza e certamente non a inasprire le sanzioni.
Secondo VFG l’abrogazione dell’articolo 116 è in una certa contraddizione con l’impunità in caso di interruzione della gravidanza nelle prime dodici settimane (art. 119 cpv. 2 CP). Eventualmente si potrebbe aumentare la pena, ad esempio a cinque anni.
1.4. Articolo 117 Omicidio colposo
Chiunque per negligenza cagiona la morte di una persona è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
AG, GE, LU, OW, SH, SO, TI, VD, ZH, PPD, PEV, PLR, PS, UDC, CAIS, SH Justiz, ASM, e UNIGE si esprimono a favore dell’inasprimento della pena massima da tre a cinque anni di detenzione.
upi osserva che l’attuale giurisprudenza in merito alla delimitazione tra negligenza consapevole e dolo eventuale è causa di incertezza giuridica, poiché ha reso più difficile la distinzione dal comportamento negligente. Se per la fattispecie dell’omicidio colposo la pena detentiva massima è aumentata a cinque anni, diminuisce di conseguenza anche la pressione o la tentazione di ripiegare, a causa della difficoltà probatoria, sulla fattispecie del dolo eventuale, anche se ciò è sbagliato dal punto di vista giuridico. La fattispecie dell’omicidio colposo assume così un’importanza maggiore anche nel caso dei reati nella circolazione stradale con conseguenze mortali. Inasprendo la pena in caso di omicidio colposo il legislatore può contribuire a correggere tendenze discutibili della giurisprudenza (delimitazione dolo eventuale/negligenza consapevole e esigenze poste alla motivazione della pena se s’intende infliggere il massimo della pena). Ne risulta in ultimo anche una maggiore certezza giuridica. Nonostante questa maggiore certezza giuridica, l’upi ritiene tuttavia che l’inasprimento della pena non costituisca un contributo fondamentale alla prevenzione e alla sicurezza nella circolazione stradale.
FR deplora che la pena pecuniaria venga mantenuta in alternativa alla pena detentiva. La pena pecuniaria non è opportuna poiché potrebbe indurre l’autore del reato a pensare che la vita di una persona abbia un determinato valore pecuniario.