Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine

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3.2 Per i Cantoni e i Comuni

È molto difficile quantificare le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale dei Cantoni e dei Comuni.

Maggiori oneri finanziari potrebbero scaturire dai nuovi compiti di esecuzione delle pene attribuiti ai servizi di assistenza riabilitativa.

Comporterà un aumento degli oneri anche l’obbligo di esigere un estratto del casellario giudiziale per gli impiegati del settore pubblico che esercitano un’attività implicante il contatto con minori o altre persone particolarmente vulnerabili.

3.3 Ripercussioni economiche

Le aziende che offrono impieghi a contatto con minori o altre persone particolarmente vulnerabili e che dovranno esigere un estratto del casellario giudiziale saranno confrontate a maggiori oneri. D’altro canto vi sono già grandi aziende che effettuano questo tipo di controllo. Le aziende che procedono a controlli periodici hanno la possibilità (con il consenso degli interessati) di inoltrare una domanda cumulativa al casellario giudiziale svizzero per semplificare la procedura amministrativa.

4 Programma di legislatura

Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 2008 (FF 2008 597) sul programma di legislatura 2007-2011 né nel decreto federale del 18 settembre 2008 sul programma di legislatura (FF 2008 7469).

Rafforzare la protezione dei bambini contro gli abusi sessuali è un obiettivo importante, dibattuto da anni e caldeggiato da numerosi interventi parlamentari. Il Consiglio federale ritiene dunque opportuno portare avanti i lavori in merito per poter sottoporre il progetto al Parlamento nella prima metà della prossima legislatura.

5 Aspetti giuridici

5.1.1 Competenza legislativa

Secondo l’articolo 123 Cost., la legislazione nel campo del diritto penale compete alla Confederazione.

Per istituire l’estratto obbligatorio del casellario giudiziale è proposta l’integrazione dell’articolo 123 Cost. (cfr. supra n. 1.2.1 e 2.1).

5.1.2 Conformità ai diritti fondamentali

Le interdizioni di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica tangono tutta una serie di garanzie costituzionali come la libertà economica (art. 27 cpv. 2 Cost.), il diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) o la libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost.). Per essere compatibili con la Costituzione, le restrizioni dei diritti fondamentali devono fondarsi su una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico, essere proporzionate allo scopo e non