Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine

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dall’art. 187 n. 3 CP è possibile una condanna, eventualmente senza pena) interessando anche le varie forme di concorso in reato: ad esempio quella dei genitori che potrebbero aver favorito una relazione di questo tipo;

- troppo limitata poiché, ad esempio, (a motivo del limite d’età di 16 anni) chi sottopone una persona di 17 anni a coazione sessuale o a violenza carnale e fa consumo di pedopornografia non ne sarebbe toccato, sebbene anche tali persone non dovrebbero esercitare una professione a contatto con i bambini. Altro esempio, la norma in questione non si applicherebbe a un diciottenne che violenta una persona d’età di poco inferiore ai 16 anni poiché la differenza d’età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni (art. 187 cpv. 2 CP). In questi casi non si applica l’articolo 187 CP bensì l’articolo 190 CP.

Inoltre l’iniziativa si astiene dal precisare come attuare l’interdizione e se essa si applica anche ai minori.

1.1.4.3 Iv.pa. Simoneschi-Cortesi (04.469) Obbligo di presentare l'estratto del casellario giudiziario per le persone che lavorano con bambini

L’iniziativa chiede che il disciplinamento legislativo del rapporto di lavoro sia integrato da una norma secondo la quale ogni persona candidata a un’attività professionale con bambini o con giovani di età inferiore a 16 anni debba presentare un estratto del casellario giudiziale e che venga inoltre disciplinato il caso in cui persone abbiano a che fare con bambini o con giovani di età inferiore a 16 anni al di fuori di un rapporto di lavoro (ad es. nel quadro di un’attività a titolo onorifico). Persone sotto i 25 anni devono presentare anche una dichiarazione firmata.

Di per sé la proposta di questa iniziativa non pone particolari problemi. Già attualmente si ricorre sovente all’estratto del casellario giudiziale destinato a privati. È ben vero che l’istituzione di un obbligo comporterebbe maggiori oneri per i servizi preposti al casellario giudiziale, ma il vero ostacolo all’attuazione dell’iniziativa è costituito dalla parziale assenza di competenze specifiche della Confederazione.

- La Confederazione può disciplinare la tenuta e il contenuto del casellario giudiziale nonché la comunicazione a fini ben precisi dei dati iscrittivi, ma l’articolo 123 Cost. (diritto penale) non le consente né di regolamentare l’esercizio di talune professioni e attività né di subordinarle alla presentazione di un tale estratto.

- Le competenze in materia di diritto della polizia del lavoro conferitele dall’articolo 95 Cost. (attività economica privata) includono soltanto le attività commerciali ma non quelle di volontariato.

- La Confederazione può legiferare in materia di attività extraprofessionali soltanto in due ambiti:

-- educazione fisica e sport (art. 68 Cost.). Potrebbe dunque far dipendere il suo sostegno finanziario dall’obbligo di chiedere un estratto del casellario giudiziale a chi si candida a svolgere un’attività implicante il contatto con i bambini;

-- attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti (art. 67 Cost., promozione

dell’infanzia e della gioventù). Anche in questo caso sarebbe possibile prevedere una regola analoga.