Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine
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conto della complessità delle questioni menzionate, il criterio della semplicità è difficilmente soddisfatto da queste misure.
1.4.3 Misure escluse
Delle altre misure discusse a livello internazionale sono state escluse quelle ritenute non idonee a ridurre i rischi o addirittura in grado di generare incentivi inappropriati o sproporzionati in rapporto agli obiettivi perseguiti e che possono essere sostituite con altre misure meno restrittive per le banche interessate.
Le disposizioni intese a smantellare le grandi banche o le limitazioni dirette riguardanti le dimensioni di tali banche sono state considerate troppo rigorose e inadatte a ridurre il potenziale di rischio e a facilitare la liquidazione.
Sono state respinte anche le misure relative alla limitazione diretta della struttura delle attività, poiché avrebbero circoscritto le competenze delle banche, ad esempio il divieto delle operazioni in proprio o la separazione tra le operazioni in proprio e quelle di deposito. Non solo la definizione del termine operazioni in proprio è complicata, ma non si è potuto neppure escludere un trasferimento di queste attività a vantaggio di un settore meno regolamentato, con la conseguenza che il problema non sarebbe risolto ma semplicemente rinviato.
Non sono state accolte neppure le misure in ambito fiscale e assicurativo intese a ripartire in modo equo i costi di una crisi dei mercati finanziari (imposte sulle transazioni, tasse dirette sulle banche e imposta sulle attività finanziarie). Si tratta di misure che nel caso ideale dovrebbero ridurre la probabilità di crisi future ed impedire che i costi derivanti dalle crisi siano addossati agli Stati. L’effetto assicurativo di un fondo di stabilità può tuttavia accentuare il cosiddetto moral hazard e gli ulteriori tributi possono determinare un rincaro delle prestazioni bancarie. Il fatto di far ricadere i rischi sulle banche mediante oneri fiscali limiterebbe inoltre la possibilità delle banche di aumentare la dotazione di fondi propri attraverso gli utili ai fini della loro stabilità futura.
Le misure concernenti la suddivisione dei rischi tra due o più gli Stati e l’istituzione di una sede doppia per le imprese di rilevanza sistemica non sono più prese in considerazione, perché attualmente manca il necessario consenso internazionale.
1.4.4 Misure fiscali
1.4.4.1 Necessità di emettere CoCos in Svizzera
Nel rapporto delle esigenze particolari per le banche di rilevanza sistemica i CoCos costituiscono un elemento essenziale per rafforzare i fondi propri. Si fa distinzione tra due categorie di CoCos: quelli con una soglia di conversione (trigger) del 7 per cento degli attivi ponderati in funzione del rischio che fungono da ammortizzare, ossia da margine di sicurezza, e quelli con un trigger del 5 per cento degli attivi ponderati in funzione del rischio. Quest’ultimi devono garantire in caso di insolvenza imminente la riserva di capitale necessaria a finanziare il mantenimento delle funzioni rilevanti per il sistema e a liquidare in modo ordinato il resto della banca. Sulla base dell’attuale rilevanza sistemica delle due grandi banche questa cosiddetta componente progressiva ammonta a circa 24 miliardi di franchi per ciascuna delle banche summenzionate.