Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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3 Obiettivo di Garantire i principi della generali-  Un’imposta di garanzia o un’imposta liberatoria

equità tà e dell’uniformità efficace sui redditi della sostanza mobiliare per le dell’imposizione, come pure il persone fisiche (e strutture volte a impedire

principio dell’imposizione secon- l’elusione dell’imposta).

do la capacità economica

attraverso misure cautelari contro

la sottrazione d’imposta.

4 Obiettivo Condizioni quadro favorevoli per  Evitare svantaggi competitivi causati dalla rego-

relativo alla la piazza finanziaria. lamentazione o dal sistema fiscale per le banche piazza svizzere «too big to fail».

finanziaria  Creare condizioni quadro fiscali interessanti per il mercato obbligazionario svizzero.

5 Obiettivo di Spese basse per l’esecuzione  Spese di pagamento possibilmente basse per i

efficienza dell’imposizione. contribuenti.

 Spese di riscossione possibilmente basse per il fisco.

 Entrata in vigore delle misure fiscali di accompagnamento armonizzata con la fase di emissione dei CoCos.

Poiché gli obiettivi sono in parte in conflitto tra loro, è necessario procedere a una ponderazione degli interessi tra i singoli obiettivi.

Il diritto in vigore non consente di raggiunge questi obiettivi per diversi aspetti e presenta in particolare tre importanti svantaggi:

 ostacola lo sviluppo del mercato obbligazionario svizzero;

 pregiudica il finanziamento dei gruppi in Svizzera;

 non è in grado di fare in modo che l’imposta preventiva raggiunga pienamente il

suo scopo, ovvero svolgere una funzione di garanzia.

Le condizioni quadro fiscali rendono poco interessante il mercato svizzero dei capitali per le obbligazioni e i titoli del mercato monetario. Ciò è riconducibile ai seguenti fattori fiscali:

(1) la tassa d’emissione sulle obbligazioni e sui titoli del mercato monetario rincara

l’emissione, vale a dire la transazione del mercato primario;

(2) l’imposta preventiva spinge gli investitori internazionali a non considerare nel

loro portafoglio le obbligazioni e i titoli del mercato monetario soggetti a questa imposta anche quando possono chiederne il rimborso in virtù di una convenzione per evitare le doppie imposizioni. A scoraggiare gli investitori non sono soltanto la sottrazione di liquidità e la perdita di interessi sino al rimborso dell’imposta preventiva, ma talvolta è sufficiente il dispendio amministrativo;

(3) la tassa di negoziazione sulle obbligazioni ostacola fortemente la negoziazione

delle obbligazioni svizzere3, ragion per cui scarseggia la liquidità sul mercato secondario. La liquidità sui mercati secondari costituisce però una condizione per l’attrattiva dei mercati primari.

Il finanziamento dell’economia internazionale non è gravato al momento da imposte alla fonte. Anche i gruppi svizzeri finanziano attualmente gran parte delle loro attività

3 Non soggiacciono alla tassa di negoziazione il commercio di titoli del mercato monetario (art. 14 lett. g LTB), né la mediazione o la compera e la vendita di obbligazioni straniere, se il compratore o il venditore è parte contraente straniera (art. 14 lett. h LTB).