Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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estere mediante Paesi off shore. A seguito delle attuali condizioni quadro fiscali, i gruppi svizzeri quotati in borsa si procurano di regola il capitale da terzi emettendo obbligazioni all’estero per il tramite di una società del gruppo con sede all’estero. Con questo modo di procedere è possibile in linea di principio sottrarsi all’obbligo di pagare l’imposta preventiva e la tassa d’emissione. Per evitare che si creino strutture finalizzate all’elusione fiscale, siffatti prestiti sono considerati, a seconda delle circostanze, prestiti svizzeri conformemente alla prassi4 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. La tassa d’emissione è dovuta e gli interessi sono soggetti all’imposta preventiva se:

 la società madre svizzera garantisce all’emittente estero il prestito e i mezzi

finanziari di terzi raccolti mediante l’obbligazione confluiscono in Svizzera; oppure

 la società madre svizzera ha fatto un cosiddetto «keep well agreement» per

l’emittente del prestito e a lungo termine (più di un anno) oltre il 10 per cento dei mezzi finanziari raccolti esternamente confluiscono in Svizzera. Anche l’utilizzo da parte della società madre svizzera dei mezzi finanziari ottenuti all’estero prestando la propria garanzia, ad esempio per l’acquisizione di una partecipazione in una società estera, costituisce un flusso di mezzi finanziari verso la società svizzera e un loro utilizzo in seno alla stessa. Flussi di mezzi finanziari a breve termine (meno di un anno) verso la Svizzera in ragione di al massimo il 30 per cento sono in linea di principio tollerati.

Il divieto di utilizzare i mezzi finanziari in Svizzera limita il finanziamento esterno al gruppo. Il finanziamento interno al gruppo è esente dalla tassa d’emissione e dall’imposta preventiva, purché il gruppo svizzero non garantisce un prestito emesso da una società estera del gruppo. In tal modo si evita di confondere i pagamenti di interessi assoggettati all’imposta preventiva con i pagamenti di interessi interni al gruppo esentati da tale imposta.

A causa delle regolamentazioni fiscali, le attività di emissione che riguardano i prestiti si svolgono per lo più all’estero. La limitazione del finanziamento interno al gruppo impedisce di regola che il cosiddetto cash pooling, ossia la compensazione della liquidità interna al gruppo, possa essere centralizzato in Svizzera attraverso una gestione finanziaria effettuata a livello centrale.

La funzione di garanzia dell’imposta preventiva è svolta efficacemente per quanto riguarda gli interessi sugli averi bancari svizzeri e sui dividenti svizzeri, mentre viene praticamente meno per gli interessi sulle obbligazioni e sui titoli del mercato monetario emessi da gruppi svizzeri. Poiché il finanziamento esterno al gruppo mediante prestiti avviene per lo più all’estero per il tramite di società estere del gruppo, il debitore non è una persona domiciliata in Svizzera e quindi gli interessi su questi prestiti non possono essere assoggettati all’imposta preventiva. Se le obbligazioni di società estere appartenenti a gruppi svizzeri sono detenute da investitori svizzeri privi di moralità fiscale, la Svizzera perde entrate fiscali.

L’obiettivo normativo permette di creare le condizioni per l’emissione in Svizzera di CoCos da parte di banche svizzere «too big to fail» senza presentare svantaggi competitivi. Le misure fiscali possono essere concepite in modo restrittivo limitandole ai CoCos oppure possono avere un’impostazione più estensiva. In quest’ultimo caso, esse

4 Cfr. circolare n. 6746 del 29 giugno 1993 dell’Associazione svizzera dei banchieri concernente i prestiti di filiali estere con garanzia della società madre svizzera.