Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine
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sull’esenzione del pagamento di interessi a determinate categorie di creditori. A tal fine, è necessaria una modifica della LIP, secondo cui spetta al debitore degli interessi assoggettato all’obbligo di pagare l’imposta preventiva provare che il creditore dell’obbligazione in quanto beneficiario della prestazione è un investitore istituzionale. La prova che l’investitore istituzionale definito nella legge è proprietario e futuro beneficiario della prestazione deve essere fornita già al momento della sottoscrizione del prestito e non devono intervenire cambiamenti per tutta la durata del prestito. Questo sistema ha lo svantaggio di non ammettere la negoziazione dell’obbligazione.
Alla limitazione della negoziazione delle obbligazioni si potrebbe porre rimedio con un sistema che si rifà alla procedura di affidavit per gli investimenti collettivi di capitale a favore di persone domiciliate all’estero.6 Una procedura simile esiste tra l’altro per i crediti contabili svizzeri del mercato monetario, per i quali la SIX SIS AG tiene un apposito registro. L’introduzione di questa procedura è il risultato di una decisione basata sulla prassi. Se tale procedura dovesse essere estesa alle obbligazioni, queste dovrebbero essere custodite in un deposito presso una banca sottoposta alla pertinente vigilanza bancaria nazionale. Indicando il nome del proprietario (che in questo caso deve essere un investitore istituzionale) la banca potrebbe chiedere al debitore svizzero il pagamento degli interessi senza l’onere dell’imposta preventiva. Il debitore della prestazione procederebbe al rimborso dell’imposta preventiva al posto dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, direttamente alla fonte. Questa procedura sarebbe possibile esclusivamente attraverso un adeguamento dell’ordinanza sull’imposta preventiva (OIPrev); una modifica della LIP non sarebbe necessaria, poiché la pertinente base è già data dall’attuale articolo 20 LIP.
Una soluzione d’eccezione simile nell’ambito dell’imposta preventiva sarebbe probabilmente adatta al raggiungimento dell’obiettivo normativo: le condizioni quadro per la competitività del mercato svizzero dei capitali a livello internazionale vengono migliorate. Si tratta tuttavia di una soluzione rappezzata, che comporta anche il rischio che il dispendio legato alla registrazione scoraggi una parte degli investitori internazionali.
1.5 Diritto comparato e rapporto con il diritto internazionale
1.5.1 Regolamentazione delle banche di rilevanza sistemica
La tematica «too big to fail» è oggetto di ampi e intensi dibattiti a livello internazionale. In occasione del vertice del G20, tenutosi a Pittsburgh nell’aprile del 2010, il Financial Stability Board (FSB) è stato incaricato di proporre misure che indicassero le modalità per risolvere la problematica «too big to fail» legata alle banche di rilevanza sistemica. Il mandato prevedeva (a) il miglioramento delle possibilità di liquidare gli istituti finanziari di importanza nazionale («systemically important financial institutions», SIFIs) e quelli di importanza globale (G-SIFIs) senza dover ricorrere al contribuente; (b) la riduzione delle ripercussioni di un fallimento degli istituti finanziari di importanza nazionale e (c) il rafforzamento dell’infrastruttura dei mercati finanziari allo scopo di diminuire i rischi di contagio.
Il 20 ottobre del 2010 il FSB ha pubblicato all’attenzione del G20 ampie raccomandazioni sulle possibilità di contenere i rischi dovuti agli istituti finanziari di importanza globale. Queste ultime contengono maggiori esigenze prudenziali per gli istituti finanziari di importanza nazionale, esigenze rafforzate per la vigilanza di tali istituti come
6 Nel caso della procedura di affidavit a favore di persone domiciliate all’estero, la rinuncia generalizzata alla riscossione dell’imposta preventiva è giustificata dal fatto che la fonte di reddito si trova in gran parte all’estero.