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Consultazione 2010/71: Adeguamento di ordinanze dovuto all'introduzione di dati biometrici nel titolo di soggiorno (Sviluppo dell'acquis di Schengen): Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa · 12 pagine
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Art. 71c Carta di soggiorno biometrica
1 Il cittadino di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS che non ha mai esercitato il proprio diritto alla libera circolazione delle persone ottiene una carta di soggiorno biometrica.
2 Il cittadino di cui al capoverso 1 coniugato con un cittadino svizzero ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro della famiglia».
3 Conformemente alle esigenze del Regolamento (CE) n. 1030/2002 modificato dal Regolamento (CE) n. 380/2008, sul microchip della carta di soggiorno biometrica sono registrati l'immagine del volto, due impronte digitali e i dati del titolare iscritti nella zona a lettura ottica.
4 I cittadini di cui al capoverso 1 che sono in possesso di un permesso non biometrico rilasciato dopo il 12 dicembre 2008 secondo le prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1030/2002 possono conservarlo fino alla scadenza della sua durata di validità.
Art. 71d Registrazione della fotografia, delle impronte digitali e
della firma
1 L'autorità che rilascia la carta di soggiorno o le autorità designate dal Cantone scattano una fotografia digitale del richiedente se questi non ne ha fornita una oppure ne ha fornita una che non soddisfa le esigenze stabilite.
2 L'autorità rileva le impronte prese a dita piatte dell'indice sinistro e dell'indice destro del richiedente. In caso di assenza dell'indice, di qualità insufficiente dell'impronta o di ferita al polpastrello è rilevata anzitutto l'impronta del maggiore, poi sussidiariamente quella dell'anulare o del pollice. Se il rilevamento delle impronte digitali di una mano non è possibile, sono rilevate le impronte di due dita dell'altra mano.
3 Le impronte digitali sono registrate a partire dall'età di sei anni.
4La fotografia è scattata sin dalla nascita.
5 La firma di un bambino può essere richiesta a partire dai sette anni d'età.
6 Le persone di cui, per ragioni fisiche, è impossibile rilevare le impronte digitali sono esentate dall'obbligo di darle.
Art. 71e Presentazione dinanzi all'autorità
1 In occasione del rilascio della prima carta di soggiorno lo straniero è tenuto a presentarsi all'autorità di rilascio.
2 L'autorità di rilascio può dispensare il richiedente affetto da gravi infermità fisiche o psichiche dal presentarsi personalmente se l’identità può essere stabilita inequivocabilmente in altro modo e se i dati necessari possono essere ottenuti altrimenti.
3 L'autorità cantonale di rilascio è libera di esigere che il richiedente si presenti in occasione del rinnovo della carta di soggiorno.