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Consultazione 2010/71: Adeguamento di ordinanze dovuto all'introduzione di dati biometrici nel titolo di soggiorno (Sviluppo dell'acquis di Schengen): Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa · 12 pagine
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Art. 71f Attualizzazione della carta di soggiorno biometrica
Le autorità cantonali possono esigere dagli adulti e dai minori una registrazione dei dati biometrici prima dello scadere del termine di cinque anni previsto dall'articolo 102a capoverso 2 LStr qualora siano constatate importanti modifiche della fisionomia tali da impedire l'identificazione del titolare della carta di soggiorno al momento del controllo.
Art. 71g Obbligo dei Cantoni
I Cantoni riprendono la carta di soggiorno e la pertinente procedura di allestimento alle condizioni che la Confederazione ha convenuto con i terzi incaricati di produrre la carta di soggiorno.
Art. 72 Titolo, Presentazione della carta di soggiorno
Su richiesta, lo straniero è tenuto a mostrare o consegnare senza indugio la carta di soggiorno alle autorità. Se ciò non è possibile, è fissato a tal fine un termine adeguato.
Art. 72a Lettura delle impronte digitali
1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) designa le imprese di trasporto aereo e le società aeroportuali abilitate a leggere le impronte digitali registrate sul microchip al momento del controllo dei passeggeri precedente l'imbarco, in base ai criteri seguenti:
a. il rischio di migrazione illegale constatato per determinati voli o determinate provenienze;
b. il numero di persone che, all'arrivo in Svizzera, non dispongono dei documenti di viaggio necessari, dei visti o dei titoli di soggiorno;
c. l'affidabilità dei documenti di viaggio e d'identità emessi dagli Stati non membri dell'UE o dell'AELS;
d. la constatazione di comportamenti fraudolenti o di nuovi metodi necessitanti una lettura delle impronte digitali.
2 Determina i luoghi e la durata dei controlli.
3 L'UFM è autorizzato a comunicare i diritti di lettura per i dati del microchip oggetto di una protezione speciale (impronte digitali) agli Stati con cui il Consiglio federale ha concluso un accordo ai sensi dell'articolo 41a capoverso 2 LStr, alle autorità svizzere autorizzate a procedere alla lettura delle impronte digitali ai sensi dell'articolo 102b LStr nonché alle imprese e alle società designate in applicazione del capoverso 1.