Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/82: Creazione delle basi legali necessarie all'istituzione di zone ambientali · 6 pagine
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J261-0732
carri in circolazione saranno probabilmente ancora sprovvisti di questi filtri nel 2015, introdurre un divieto totale di transito nelle zone ambientali sarebbe contrario al principio della proporzionalità.
• I veicoli che soddisfano i requisiti delle norme più recenti in materia di emissioni di gas di scarico
possono transitare nelle zone ambientali, fatta eccezione per i quadricicli e i tricicli a motore. Le prescrizioni sui gas di scarico relative a queste categorie di veicoli sono infatti ancora meno rigide di quelle applicate ai motocicli con motore a due tempi delle fasi inferiori alla B e questi ultimi non sono autorizzati a transitare nelle zone ambientali, ragione per cui, in linea di massima, il divieto di circolazione si applica anche ai tricicli e ai quadricicli a motore.
• Assegnando contrassegni diversi alle diverse categorie di veicoli, i Cantoni possono operare, nel
piano dei provvedimenti, un’equa ripartizione degli oneri tra tutte le fonti di emissioni, rispettando così il principio delle proporzionalità.
La classificazione è stata realizzata prestando attenzione a che le emissioni di un’automobile con contrassegno bianco corrispondessero approssimativamente a quelle di un motociclo con il medesimo contrassegno. Poiché le automobili emettono per lo più NOx e i motocicli per lo più COV, il tenore inquinante di queste emissioni è stato calcolato facendo ricorso ai cosiddetti ecofattori (metodo dei punti di impatto ambientale).
Non è prevista alcuna regola particolare per i veicoli su cui un dispositivo collaudato per ridurre la massa di particolato (filtro antiparticolato) è stato installato a posteriori. Se, tuttavia, tale dispositivo consente di ridurre le emissioni di particolato migliorando così la classificazione EURO, va presa come riferimento la nuova classe EURO. Spetta al detentore del veicolo dimostrare che il veicolo rientra effettivamente nella nuova classe EURO.
Art. 4 Ottenimento del contrassegno
L’autorità cantonale può rilasciare contrassegni ambientali per qualsiasi veicolo e non soltanto per quelli immatricolati nel Cantone. Il richiedente deve allegare alla domanda una copia della licenza di circolazione. Basandosi sui dati riportati sotto il numero 72 della licenza, l’autorità è in grado di stabilire la categoria di emissioni di un veicolo svizzero. Le licenze di circolazione straniere non contengono invece tali dati; affinché l’autorità cantonale non sia obbligata a effettuare accertamenti approfonditi – qualora il richiedente non sia in grado di documentare in altro modo la categoria di emissioni del veicolo – il contrassegno è assegnato conformemente alla tabella dell’allegato 2. In base a questa tabella il criterio determinate per la tipologia di contrassegno da assegnare è la data della messa in circolazione del veicolo. Secondo le direttive e i regolamenti CE in materia, tale data corrisponde a quella dell’«immatricolazione, della vendita e dell’immissione in circolazione» del veicolo.
Per evitare che i contrassegni siano trasferiti illecitamente da un veicolo all’altro, l’autorità cantonale deve far figurare su ogni contrassegno ambientale il numero di targa del veicolo.
Art. 5 Apposizione e rimozione del contrassegno
Al fine di facilitare i controlli di polizia, viene indicato il luogo esatto del veicolo su cui deve essere apposto il contrassegno ambientale.
La disposizione in oggetto prevede inoltre che il contrassegno venga rimosso se il veicolo circola con una targa il cui numero non corrisponde a quello riportato nel contrassegno. Questo non vale tuttavia se sono utilizzate targhe professionali che portano la lettera «U».
Art. 6 Disposizioni penali
Le disposizioni penali contemplano le figure di reato dell’ordinanza sul contrassegno ambientale. Le pene previste sono, in linea di massima, multe. Se il contrassegno ambientale è apposto su un veicolo diverso da quello per il quale è stato rilasciato, è prevista una comminatoria di pena qualificata non inferiore a 500 franchi. Questa fattispecie si realizza, per esempio, quando qualcuno cede la propria targa e il contrassegno corrispondente a una terza persona.