Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/82: Creazione delle basi legali necessarie all'istituzione di zone ambientali · 6 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
J261-0732
- Veicoli impiegati durante le corse per l’esame di conducente. Senza questa eccezione, non sa-
rebbe probabilmente più possibile verificare il comportamento nella circolazione di chi guida un veicolo a elevate emissioni.
- Veicoli impiegati durante le corse per i controlli ufficiali dei veicoli. Se muniti dell’apposita convo-
cazione al controllo ufficiale, anche i veicoli che generano elevate emissioni sono autorizzati a transitare in una zona ambientale per recarsi al servizio della circolazione, nel caso in cui questo si trovi all’interno di tale zona. Si intende così garantire che i controlli ufficiali continuino a essere eseguiti anche su questi veicoli.
- Veicoli per i quali la Confederazione ha accordato una concessione o un’autorizzazione in virtù
della legge sul trasporto di viaggiatori. Le zone ambientali non devono divenire un ostacolo per i trasporti pubblici, altrimenti si rischia di limitare troppo la mobilità generale. Le infrastrutture principali dei trasporti pubblici, inoltre, (p. es. stazioni con collegamenti via autobus) si trovano solitamente nei centri città che rientrano nel perimetro delle zone ambientali.
A livello di diritto federale non sono previste altre deroghe al divieto di circolazione nelle zone ambientali. Anche i commercianti che esercitano la propria attività all’interno di una di queste zone e le persone che vi risiedono sono quindi tenuti a rispettare il divieto. L’ente pubblico che dispone l’istituzione di una zona ambientale, tuttavia, può ammettere delle eccezioni, se necessarie e opportune; in tal caso, andrà apposto un cartello complementare in cui saranno elencati i veicoli esonerati dal divieto di circolazione e per i quali sarà stata emessa un’apposita autorizzazione.
Secondo quanto stabilito nel capitolo 15 dell’OSStr («Regolamentazioni e restrizioni del traffico»), l’istituzione di zone ambientali è ammessa unicamente se prevista in un piano di provvedimenti in caso di inquinamenti atmosferici (art. 44a della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente [LPAmb]; art. 31 segg. OIAt). È particolarmente importante allestire un piano di provvedimenti se è accertato o se c’è da aspettarsi che veicoli o infrastrutture per i trasporti provochino immissioni eccessive (art. 19 OIAt). Tale piano serve a garantire che i vari agenti inquinanti in una determinata zona siano soggetti agli stessi obblighi e che le misure adottate siano conformi al principio della proporzionalità. Conformemente alle disposizioni in vigore, l’istituzione di una zona ambientale prevista in un piano dei provvedimenti deve essere decisa e pubblicata.
I passaggi tra la rete stradale convenzionale e una zona ambientale, inoltre, devono essere chiaramente riconoscibili (art. 108a OSStr). Al fine di predisporre la demarcazione necessaria per segnalare le zone ambientali, occorre che, al momento dell’entrata in vigore della presente revisione, siano state completate anche le istruzioni del DATEC concernenti le demarcazioni speciali sulla carreggiata.
Per concezione e caratteristiche, il divieto di circolazione nelle zone ambientali è molto diverso dall’attuale divieto di circolazione; per questa ragione è proposta una nuova forma di segnaletica (cfr. allegato 2 OSStr).
Infine, le disposizioni generali dell’OSStr si applicano anche alle zone ambientali; tra queste, per esempio, vi è il principio secondo cui la segnaletica per zone è ammessa soltanto su strade all’interno delle località, ma non sulle autostrade e semiautostrade.
3 Ordinanza sul contrassegno ambientale (OCAm)
Art. 1 Rilascio del contrassegno ambientale
Il rilascio del contrassegno ambientale potrebbe avvenire secondo diverse modalità: attraverso un atto della pubblica autorità oppure facendo leva sulla responsabilità del detentore del veicolo. Nel primo caso, un ente ufficiale eseguirebbe un esame preliminare in base al quale rilascerebbe il contrassegno – e soltanto quello – giuridicamente valido per il veicolo in questione. Nel secondo caso, qualsiasi ufficio potrebbe rilasciare il contrassegno senza eseguire alcun esame preliminare; spetterebbe poi al detentore del veicolo scegliere il contrassegno corrispondente alla categoria di emissioni giusta. In quest’ultimo caso, nell’ambito di un controllo di polizia, sarebbe necessario verificare che il contrassegno corrisponda effettivamente alla categoria di emissioni del veicolo. Inoltre, poiché dalla licenza di circolazione non è possibile evincere immediatamente se il contrassegno utilizzato è quello corretto,
3