Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/82: Creazione delle basi legali necessarie all'istituzione di zone ambientali · 6 pagine

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J261-0732

1.2.2 La segnaletica nel diritto federale

Le zone ambientali devono essere segnalate: la nuova segnaletica da utilizzare, riportata nell’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale (OSStr), indica dove inizia la zona ambientale e i veicoli che vi possono transitare o essere parcheggiati. Nella nuova ordinanza sul contrassegno ambientale sono fornite ulteriori precisazioni sul parcheggio dei veicoli.

1.2.3 Un ordinamento unico per tutta la Svizzera

Idealmente i Cantoni dovrebbero poter disporre di una vasta gamma di strumenti che consenta loro di predisporre le zone ambientali in base alle proprie esigenze concrete. In pratica, tuttavia, per agevolare l’attuazione del provvedimento, gli strumenti proposti si limitano a quattro categorie di contrassegni. L’istituzione di una zona ambientale è inoltre vincolata al rispetto delle prescrizioni federali (p. es. allestimento di un piano dei provvedimenti). Infine, la classificazione dei veicoli all’interno delle varie categorie d’emissione deve essere uniforme in tutta la Svizzera.

1.2.4 Sistema dei contrassegni

Per facilitare l’attuazione delle disposizioni è prevista l’introduzione di un sistema di contrassegni: sotto riserva di alcune eccezioni, il contrassegno va apposto sui veicoli a motore transitanti o parcheggiati in una zona ambientale. Non sono ammesse autodichiarazioni: il contrassegno è rilasciato, previa domanda, dall’autorità competente o dall’ente da questa designato. La nuova ordinanza sul contrassegno ambientale definisce i criteri, basati sui valori d’emissione, per l’assegnazione dei contrassegni.

2 Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Il principio secondo cui tutti i segnali vanno riportati nell’ordinanza sulla segnaletica stradale resta valido anche se verrà emanata la nuova ordinanza sul contrassegno ambientale. La segnaletica che segnala le zone ambientali fissa un divieto parziale di circolazione; quest’ultimo deve essere completato da un’indicazione aggiuntiva nella quale siano specificati i veicoli che, se muniti dell’apposito contrassegno, sono esonerati dal divieto e possono quindi transitare nella zona ambientale (art. 19a OSStr).

In linea di massima, il segnale «zona ambientale» concerne tutti i veicoli a motore. Il diritto federale ammette tuttavia le seguenti eccezioni:

- autoveicoli di lavoro, carri con motore, monoassi e ciclomotori. Gli autoveicoli di lavoro vengono

impiegati principalmente nell’esecuzione di lavori e, di norma, circolano sulle strade pubbliche unicamente per effettuare corse di trasferimento. Se sono utilizzati nei cantieri, devono inoltre essere conformi alle prescrizioni concernenti le emissioni di particolato di cui agli articoli 19a e 19b dell’ordinanza del 16 dicembre 19852 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt). I carri con motore e i monoassi non sono impiegati in città. Tutti i ciclomotori, infine, sono conformi alle ultime prescrizioni sui gas di scarico (ordinanza sull’emissione di gas di scarico dei ciclomotori, OEA 4; dal 1988): introdurre un divieto di circolazione generalizzato per i ciclomotori sarebbe quindi contrario al principio della proporzionalità considerato che, rispetto ad altri veicoli a due ruote, i ciclomotori sono già soggetti a rigide prescrizioni in materia di gas di scarico.

- Veicoli di pronto intervento, se impegnati in corse di servizio urgenti e spostamenti direttamente

connessi a queste corse. Questa eccezione vale per tutte le corse di servizio urgenti (andata e ritorno). In tutti gli altri casi, i veicoli della polizia, dei vigili del fuoco e quelli sanitari sono soggetti alle disposizioni delle zone ambientali.

- Veicoli con targhe impiegate dall’esercito.

- Veicoli i cui detentori beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari. Sulle targhe di

questi veicoli sono apposte le sigle «CD», «CC» o «AT».

1

RS 741.21

2

RS 814.318.142.1