Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/82: Creazione delle basi legali necessarie all'istituzione di zone ambientali · 6 pagine
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J261-0732
3.1 Esecuzione
In vista dell’esecuzione della nuova ordinanza sul contrassegno ambientale vanno imperativamente emanate delle istruzioni che includano:
• la descrizione dettagliata dei contrassegni (p. es. dimensioni) e le istruzioni per la loro produzione;
• le modalità con cui risalire all’ente che ha rilasciato un determinato contrassegno;
• la descrizione delle procedure di controllo dell’ente che rilascia i contrassegni per i veicoli svizzeri
ed esteri;
• le istruzioni per poter iscrivere il numero di targa (anche di quelle intercambiabili) sul contrassegno
ambientale.
3.2 Adeguamenti agli sviluppi futuri
I progressi attesi nello sviluppo dei motori, soprattutto per quanto riguarda la riduzione delle emissioni inquinanti, comporteranno a tempo debito un adeguamento dell’allegato 1 dell’ordinanza sul contrassegno ambientale. Ai veicoli del futuro, meno inquinanti di quelli odierni, corrisponderanno categorie di emissioni diverse da quelle attualmente previste nell’avamprogetto di ordinanza. Ciò significa che si dovrà anche ampliare la gamma dei contrassegni, concepire nuove forme e nuovi colori.
4 Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD)
In caso di inosservanza dell’articolo 19a OSStr si propone una nuova figura di reato dell’ordinanza concernente le multe disciplinari pari a 100 franchi (n. 304.25), ossia a un importo pari a quello della multa comminata per l’inosservanza dei divieti di circolazione già previsti nell’OMD. Le disposizioni dell’OMD si applicano soltanto se un conducente viola quanto prescritto nell’OSStr e transita in una zona ambientale senza che il suo veicolo sia munito di un contrassegno ambientale. Le emissioni effettivamente prodotte dal veicolo non sono, ai sensi dell’OMD, un fattore rilevante.
L’OMD non trova applicazione se, per esempio, sul veicolo è stato apposto il contrassegno sbagliato oppure se il numero di targa del veicolo è diverso da quello riportato sul contrassegno. Queste fattispecie sono soggette alle disposizioni penali di cui all’articolo 6 OCAm.
Poiché nelle zone ambientali è vietato sia il transito che il parcheggio, l’OMD contempla ora anche quest’ultima fattispecie (n. 260). Gli importi proposti per le multe corrispondono a quelli delle multe comminate in caso di parcheggio in una zona pedonale (n. 259). Se un veicolo a motore non autorizzato è parcheggiato in una zona ambientale, si applicano sia il numero 260, sia il numero 304.25.