Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine
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5.3 Periodo transitorio per il canone radiotelevisivo
Il nuovo sistema del canone radiotelevisivo diventerà effettivo solo dopo qualche tempo dall’entrata in vigore della presente revisione della LRTV. Infatti la procedura d’attribuzione che dovrà individuare il nuovo organo di riscossione ai sensi dell’articolo 68b capoverso 1, potrà essere aperta solo in seguito all’entrata in vigore delle disposizioni normative riviste. Il processo di messa a concorso e l’insediamento del nuovo organo di riscossione richiederanno probabilmente almeno due anni. Fino a quel momento continuerà a valere il sistema del canone di ricezione ai sensi degli attuali articoli da 68 a 70 LRTV. Di conseguenza, nella fase di transizione l’attuale organo di riscossione continuerà la sua attività e il DATEC ne prolungherà il contratto per il tempo necessario. Sulla base dell’articolo 114 capoverso 2 LRTV il Consiglio federale è tenuto a determinare in questi termini la fase di transizione e fissare la data di entrata in vigore della nuova legislazione imperniata sugli articoli da 68 a 70b.